Occorre l’autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 per espletare l’incarico di revisione economico-finanziaria presso un ente locale: l’analisi del Dott. Marcello Lupoli.
L’autorizzazione al dipendente pubblico da parte del datore di lavoro di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 deve essere resa per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario e relativa allo specifico ente locale, fatte salve successive determinazioni della P.A. datrice di lavoro per gli anni successivi al primo.
È questa la sintesi del parere del 3 ottobre 2024 reso dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.
Il caso esaminato
Il destro per la formulazione del predetto parere è offerto dalla richiesta di una prefettura relativamente alla nomina quale revisore di un ente locale di un dipendente pubblico, e segnatamente di un insegnante.
In particolare, il consiglio dell’ente interessato, a seguito di sorteggio, ha proceduto alla nomina del revisore subordinandola, tuttavia, alla formale autorizzazione ex articolo 53 del d. lgs. n. 165/2001 da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dell’incarico di revisore per un triennio. A seguito di tanto il revisore individuato ha presentato un’autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico per l’esercizio della libera professione in parola per un dato anno scolastico e, a seguito di richiesta istruttoria da parte del comune, ne è seguita un’altra per l’anno scolastico successivo. Nel parere si dà conto, altresì, che l’interessato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali, aveva dichiarato di essere dipendente pubblico.
Enti locali, serve autorizzazione per l’incarico di revisione economico-finanziaria
Tanto premesso, il parere de quo rammenta la previsione legislativa recata dal predetto art. 53 del citato d.lgs. n. 165/2001, e precisamente le puntuali disposizioni di cui al settimo e all’ottavo comma, precisando che la “disposizione in questione trova applicazione anche per il personale della scuola, non rientrando questo tra le ipotesi di esclusione previste dall’ordinamento” e che allo “stesso personale, ai sensi dell’articolo 508 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.
Delineato come sopra il perimetro normativo delle disposizioni applicabili alla fattispecie concreta, il predetto Dipartimento, nell’evidenziare come rilevanti entrambe le menzionate disposizioni normative, osserva che per “le professioni che perdurano nel tempo, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata all’inizio di ogni anno scolastico in relazione alla necessità di rivalutare la compatibilità tra attività libero professionale e attività docente”.
Ne consegue che, declinando quanto sopra nella fattispecie concreta, “l’autorizzazione richiesta dal comune è specifica per lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziario di quel Comune e l’autorizzazione generica allo svolgimento della libera professione non può ritenersi assorbente di tutti gli incarichi specifichi in quanto, volta per volta, il datore di lavoro è tenuto a valutare in specifico le eventuali cause di conflitto di interessi”.
Nell’osservare che l’incarico di revisore è unitariamente conferito con carattere pluriennale e che l’autorizzazione non può legittimamente risultare riferita ad una sola annualità, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno fa presente, comunque, che, con riguardo ai docenti, “la reiterazione dell’istanza è finalizzata a consentire il rinnovo della valutazione in rapporto ad eventuali intervenuti mutamenti della situazione all’origine dell’assenso reso fermo restando, si intende, l’ottenimento dell’assenso con riferimento all’incarico originario unitariamente inteso e, quindi, per tutte le annualità di espletamento dello stesso”.
In conclusione, il Viminale ritiene che “l’autorizzazione del docente debba essere specifica per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario di quel comune, salvo successive determinazioni del datore di lavoro per gli anni successivi al primo”.
Il testo del parere del Ministero dell’Interno
Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa