Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la 7496/2024, ha fatto luce sugli appalti finanziati con fondi PNRR successivi al 1° luglio 2023: a questo tipo di gara si applica il “vecchio” codice dei contratti pubblici.


Il caso riguardava un appalto integrato, la cui aggiudicazione era stata annullata dal TAR in seguito a un ricorso presentato dalla seconda classificata.

La sentenza, che arriva dopo un’interpretazione del TAR Lazio basata sulle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), ha affrontato principalmente la normativa applicabile agli appalti successivi al 1° luglio 2023 finanziati con fondi PNRR, e ha sconfessato la tesi precedente dei giudici amministrativi regionali.

La nuova interpretazione si va a ricollegare a questo punto a una sentenza del 2023 del TAR Campania che ne affermava lo stesso contenuto, vale a dire l’applicazione del d.lgs. 50/2016 a questo tipo di gare d’appalto.

Appalti PNRR, si applica il “vecchio” Codice

Secondo il TAR, poiché la determina a contrarre era stata adottata il 17 agosto 2023, e il bando pubblicato successivamente, l’appalto avrebbe dovuto seguire le nuove regole del d.lgs. n. 36/2023. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha corretto questa interpretazione, chiarendo che alcune disposizioni del vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) continuano ad applicarsi per gli appalti finanziati con fondi PNRR, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice il 1° luglio 2023.

La questione delle norme transitorie

Una delle principali questioni affrontate dalla sentenza riguarda la corretta applicazione delle norme transitorie. Il Consiglio di Stato ha ricordato che, nonostante l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, gli appalti finanziati con risorse del PNRR, del Piano Nazionale Complementare (PNC) o con fondi strutturali dell’Unione Europea restano soggetti alle norme del d.l. 77/2021, che rinvia specificamente al d.lgs. n. 50/2016. Questo significa che, per queste specifiche procedure, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, come previsto dall’art. 225 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023.

I principi del rinvio statico e del rinvio “recettizio”

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il concetto di “rinvio statico“. Il Consiglio di Stato ha stabilito che, quando una norma richiama specifiche disposizioni di una legge precedente, il riferimento è da considerarsi fisso e non soggetto alle modifiche future della norma richiamata. In altre parole, anche se il d.lgs. n. 50/2016 è stato sostituito, le disposizioni specificamente richiamate dal d.l. 77/2021 continuano a regolare gli appalti finanziati con fondi PNRR. Questo principio, definito come “rinvio recettizio“, è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale in una precedente sentenza (n. 315 del 2004), secondo cui il contenuto della norma richiamata diventa parte integrante della norma che effettua il rinvio.

Le conclusioni dei giudici

In definitiva, il Consiglio di Stato ha confermato la validità delle disposizioni speciali previste per gli appalti finanziati con fondi PNRR, sottolineando come le norme del d.l. 77/2021 continuino a riferirsi alle specifiche disposizioni del d.lgs. n. 50/2016. La sentenza ha inoltre ribadito la correttezza dell’interpretazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Circolare del 12 luglio 2023, che aveva chiarito la specialità delle norme applicabili agli appalti PNRR anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Questa pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione degli appalti pubblici finanziati con fondi europei, assicurando certezza giuridica e continuità nell’applicazione delle norme durante il periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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