C’è fermento nel mondo del noleggio con conducente: si resta in attesa di modifiche all’articolo 85 del codice della strada, scopriamo le ultime novità sul tema.


Seppure la stagione più turistica dell’anno stia lentamente volgendo al termine, arriva una buona notizia per la categoria degli NCC, autonoleggiatori con conducente, che ha anche il pregio di far ritornare alta l’attenzione sui temi sollevati dagli autonoleggiatori, ormai da molti mesi.

Noleggio con conducente, si attende cambiamento del codice della strada

La categoria infatti chiede da tempo una revisione dell’articolo 85 comma 4 del codice della strada sul servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persona, proprio l’articolo alla base dell’infrazione che ha dato vita a questa sentenza. Lunga diatriba quella più volte sollevata con scioperi che lo scorso inverno hanno interessato il servizio, spesso in competizione ed in opposizione con quello dei taxi, soprattutto nelle grandi Città e negli aeroporti.

La sentenza del Giudice di Pace di Torino

La recente sentenza di un Giudice di Pace, della città di Torino, ha fatto salire l’attenzione delle associazioni di categoria e rappresentanti sindacali dei trasportatori, salutata positivamente come una sentenza che potrà cambiare molte cose. Ricostruendo la vicenda, un autista di Torino era stato pesantemente multato lo scorso novembre 2023 “perché munito di autorizzazione NCC sostava su posteggio su suolo pubblico nonostante in Torino ci fosse servizio taxi”.

La multa trae origine dal cosiddetto ‘divieto di stazionamento’ vale a dire il divieto per gli NCC di raccogliere ‘in strada’ i clienti senza che questi abbiano precedentemente ordinato il servizio, aderito allo stesso e organizzato un appuntamento con luogo ed ora per ricevere poi il servizio oggetto dello scambio commerciale. È quindi vietato agli operatori NCC di procacciarsi i clienti in luoghi pubblici, come invece fanno i taxi. L’unica sosta consentita è quella finalizzata strettamente a svolgere il servizio, infatti la norma recita: “viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.

Dalla violazione di questa norma derivano molte multe, stimate secondo alcune organizzazioni di categoria in circa 2mila l’anno.

L’attuale codice della strada

Il codice della strada in vigore, all’articolo 4 recita nello specifico “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.” Tutto il servizio deve quindi essere programmato per tempo e organizzato. Inoltre, il noleggiatore deve tenere a bordo e compilare in ogni sua parte il “foglio di servizio” completo inserendo in questo documento: 1) la targa veicolo; 2) il nome del conducente; 3) la data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente.

L’ultimo aggiornamento relativo ai servizi NCC

L’ultimo aggiornamento della normativa è rappresentato dal decreto-legge n.143/2018 sui servizi NCC, Nonostante questa norma abbia introdotto strumenti nuovi per permettere le prenotazioni siano raccolte anche con strumenti tecnologici avanzati,  all’articolo 1, comma 1 apporta una serie di modifiche agli articoli 3 e 11 dalla legge n. 21 del 1992, introduce “ la richiesta del servizio NCC può essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell’esercente il servizio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici; si richiede che oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”, non sembra siano diminuite le infrazioni contestate.

Nel ricorso vinto a Torino l’autista multato sosteneva di essersi fermato per necessità ‘fisiologiche’  dichiarando “l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 85 comma 4 del codice della strada”. Accolto il ricorso da parte del giudice di Pace, la sentenza farà probabilmente giurisprudenza, poichè nelle motivazioni si legge che dimostrare il dolo, cioè che l’autiste si fosse fermato per raccogliere passeggeri non precedentemente prenotati, “l’onere della prova spetta alla pubblica amministrazione”. Fa inoltre molto discutere il fatto che il giudice ritenga ‘non leggibile’ il verbale redatto :“Il verbale contenente la contestazione del fatto è per buona parte graficamente incomprensibile” e  valuti questa come ulteriore accezione a favore del ricorrente. Non solo. La sentenza mette anche per iscritto un altro elemento non così banale: il principio fondamentale è il primo, che le amministrazioni devono provare quel che contestano. E così resta la richiesta al governo di “riscrivere l’articolo 85.


Fonte: articolo di Rossella Angius