Nell’approfondimento il Dottor Marcello Lupoli analizza una recente sentenza del TAR del Lazio: legittima, a determinate condizioni, la sostituzione di un componente supplente della commissione di concorso diverso da quelli indicati nell’originario decreto di composizione della stessa.


Non può essere considerata illegittima la composizione della commissione di un concorso pubblico per il solo fatto che, nell’espletamento della procedura, e segnatamente in sede di prova orale, sia stata nominato un componente supplente diverso dai componenti indicati nell’originario decreto di composizione della commissione stessa, sempre che la possibilità di ricorrere a commissari supplenti sia espressamente prevista dal bando, nonché il componente supplente abbia tempestivamente e formalmente reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità relativa al ruolo ricoperto e la parte ricorrente non abbia dimostrato in concreto la sussistenza di cause di incompatibilità in capo al commissario supplente intervenuto in corso di procedura, limitandosi a contestare genericamente la regolarità formale della dichiarazione resa.

Questo è, in sintesi, il principio affermato dalla sentenza 22 agosto 2024, n. 15918, resa dalla V Sezione del T.A.R. Lazio, Roma.

Il caso

I giudici amministrativi capitolini sono stati chiamati a decidere il ricorso proposto avverso la graduatoria del concorso per allievo vice ispettore del corpo di polizia penitenziaria laddove la parte istante è risultata esclusa per aver riportato un giudizio insufficiente ad esito della prova orale sostenuta.

In sintesi, la parte ricorrente si duole, anche con motivi aggiunti, circa il ritenuto vizio di cui risulterebbe affetta l’intera procedura concorsuale, sia perché la commissione esaminatrice non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione dei candidati, sia perché avrebbe nominato quale componente supplente un commissario diverso da quelli indicati nel decreto di composizione senza l’osservanza delle necessarie formalità.

Il componente supplente della commissione di concorso può essere sostituito

Relativamente al citato primo aspetto della doglianza interposta la sentenza in parola lo rigetta, reputando – come da documentazione depositata agli atti – che “l’indicazione […] delle “Modalità e criteri di valutazione delle prove orali”, soddisfi i principi di trasparenza dell’azione amministrativa e sia sufficiente a rendere ai candidati conoscibili i parametri di valutazione delle prove sostenute”.

Per quanto concerne il supposto vizio relativo alla composizione della commissione di concorso i giudici amministrativi romani non lo ritengono integrato.

Ed invero – dopo aver dato atto che l’Amministrazione convenuta, in seguito ad ordinanza istruttoria, ha chiarito che il componente supplente intervenuto in sede concorsuale e membro della commissione che ha valutato la ricorrente è stato formalmente e correttamente nominato con decreto del Direttore generale del personale, regolarmente registrato, per far fronte all’impossibilità dei componenti supplenti già nominati di sostituire il membro effettivo, costretto a rientrare presso la sede di servizio per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio, nonché che il membro nominato, primo dirigente di polizia penitenziaria, ha, al momento della nomina, reso idonea dichiarazione in ordine all’insussistenza di eventuali motivi di incompatibilità, analogamente a quella resa dagli altri commissari già nominati – la sentenza de qua evidenzia come la possibilità di ricorrere a supplenti per integrare la composizione della commissione esaminatrice sia, d’altra parte, espressamente prevista dal bando di concorso (provvedimento non impugnato da parte ricorrente), che espressamente dispone che, per supplire ad eventuali temporanee assenze ed impedimenti del presidente o di uno dei componenti o del segretario della commissione, possa essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti o più segretari supplenti, da effettuarsi “con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento”.

Le motivazioni espresse dai giudici amministrativi

Tanto premesso, i giudici amministrativi romani hanno affidato la parte motiva della loro pronuncia alla considerazione (già formulata in giurisprudenza; cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, 7 ottobre 2021, n. 10242; Tar Basilicata, 29 aprile 2013, n. 199) secondo cui l’errata composizione della commissione giudicatrice “non può sempre comportare l’automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento ex tunc del concorso può verificarsi alla presenza di vizi macroscopici, tali da pregiudicare da soli direttamente il buon andamento della procedura, quindi non recuperabile; invece, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere della parte ricorrente dimostrare o quanto meno dedurre e prospettare analiticamente i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell’errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l’esito complessivo del concorso”.

Con riferimento, inoltre, agli asseriti vizi in ordine alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, la sentenza in disamina ne ha riconosciuto l’insussistenza facendo rinvio a quell’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2022, n. 2519) secondo cui “la conseguenza che si riconnette alla mancata dichiarazione, contestuale all’accettazione dell’incarico, circa le cause di incompatibilità non può essere certo quella di invalidare la nomina della Commissione se a tale mancanza non segue l’effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità”.

Conseguentemente, declinando le predette osservazioni alla fattispecie concreta, ne deriva che, “ferma restando la regolarità della composizione della commissione, parte ricorrente non ha in ogni caso dimostrato in alcun modo la sussistenza di cause di incompatibilità in capo al commissario supplente intervenuto in corso di procedura, essendosi limitata a contestare genericamente la regolarità formale della dichiarazione resa”.

In conclusione, alla luce delle richiamate considerazioni, non è stato riconosciuto nella fattispecie sub iudice alcun vulnus lesivo della sequenza procedimentale concorsuale.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa