Vediamo cosa dice la normativa per il tema della videosorveglianza, tra privacy e diritto a tutelare le proprietà.


Con le partenze e la paura dei furti crescente in molte grandi città, complici anche alcuni tipici comportamenti estivi come tenere le finestre aperte, anche la notte, si assiste ad un vero boom dei sistemi di sorveglianza domestici e condominiali. Ma quali sono i limiti e le norme che dobbiamo rispettare nel posizionarle?

Per rispondere a questa domanda l’autorità preposta è il ‘Garante per la protezione dei dati personali’. Un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n. 675, poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali con il successivo d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il Garante è l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (art. 51).

Videosorveglianza: cosa dice la normativa

Sulle pagine ufficiali del ‘Garante’ si può trovare un vademecum, con tutti i riferimenti normativi ed istruzioni necessarie al posizionamento delle telecamere.

Si legge ad esempio “le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza; vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi” quindi massima attenzione, affinché le inquadrature siano su aree di nostra proprietà e non su aree comuni o di passaggio.

Seppure installare sistemi di videosorveglianza in aree di nostra esclusiva proprietà e fruizione non necessiti di alcun permesso né autorizzazione, nemmeno da parte del Garante stesso, un altro concetto centrale specificato nelle pagine del garante è rispetto del cosiddetto ‘principio di minimizzazione dei dati’.

I dati registrati dovranno essere ‘adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento’ come definito nell’articolo 5 del GDPR Europeo nella lettera c del paragrafo 1. L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve sempre avvenire nel rispetto delle altre disposizioni dell’ordinamento civile e penale in materia, sui temi delle interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Molto delicata è la fase del trattamento di tutte le immagini personali che scaturiscono dall’attività di sorveglianza che deve prevedere sia indicato un responsabile. “I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.”

La normativa completa è risultante anche da quella prodotto dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), un organismo europeo indipendente ma riconosciuto ufficialmente in ambito Europeo, sotto la cui egida si riuniscono le singole Autorità nazionali per la protezione dei dati personali (Autorità nazionali di controllo) dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS).

Il testo di riferimento è da individuare nelle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, un testo che ha lo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento Europeo proprio in relazione al trattamento di dati personali su dispositivi e supporti video, inclusa la videosorveglianza.

Per riassumere, via libera alle telecamere in aree strettamente personali, attenzione alle zone sensibili non necessarie come bagni e spogliatoi, no a telecamere che abbiano visione ampia di atri e parcheggi condominiali o stradali se non a nostro uso esclusivo e previa autorizzazione una tantum del condominio, non è necessaria alcuna autorizzazione, solo attenzione e comunque l’individuazione di un responsabile dei dati.

Qui sono disponibili le FAQ del Garante della Privacy. 


Fonte: articolo di Rossella Angius