È entrata in vigore, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la legge 105/2024 dedicata alla semplificazione edilizia ed urbanistica, che converte il dl 69/2024: ecco le novità.


Il nuovo testo introduce una serie di semplificazioni e incentivi volti a snellire le procedure edilizie e a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Scopriamo dunque quali sono tutte le novità.

Cosa cambia per i cittadini e le imprese?

La legge vuole rendere più agevoli gli interventi di ristrutturazione, con riguardo alle seguenti misure:

  • interventi di edilizia libera
  • definizione dello stato legittimo degli immobili
  • mutamento della destinazione d’uso in relazione alle singole unità immobiliari
  • opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
  • interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
  • tolleranze costruttive.

Ad esempio la nuova legge introduce deroghe ai vincoli di distanza tradizionalmente applicati ai sottotetti, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini

Balconi, terrazze e verande inoltre potranno essere utilizzati in modo più creativo, ad esempio per creare zone ombreggiate o protette dalle intemperie. Questa maggiore flessibilità contribuisce a migliorare la qualità della vita nelle abitazioni, offrendo spazi esterni più vivibili e funzionali.

Le nuove norme semplificano anche le pratiche edilizie, riducendo la documentazione necessaria e i tempi di attesa per ottenere i permessi. Procedure più snelle e costi ridotti possono stimolare gli investimenti nel settore edilizio.

Inoltre la legge offre la possibilità di regolarizzare gli abusi edilizi commessi in passato, a condizione che vengano rispettate determinate condizioni. Nei casi di difformità parziali si introduce la sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Infine la legge rende più facile cambiare la destinazione d’uso di un immobile, ad esempio trasformare un negozio in un’abitazione o viceversa. Iò mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie o se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi in edilizia libera.

Strutture realizzate durante l’emergenza sanitaria

La legge introduce specifiche disposizioni per le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19. Per poter mantenere queste strutture, è necessario presentare una comunicazione di inizio lavori che indichi le motivazioni e la data di realizzazione, supportata da adeguata documentazione.

Il tecnico che attesta la data di realizzazione è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e rischia sanzioni penali in caso di false dichiarazioni. È importante sottolineare che l’applicazione di queste disposizioni non deve ledere i diritti dei terzi e non deve comportare nuovi oneri per la pubblica amministrazione.

Disposizioni specifiche per le zone del Vajont

Per gli immobili situati nelle zone colpite dalla tragedia del Vajont, la legge semplifica le procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è equiparato al certificato di abitabilità o agibilità, a condizione che le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente.

La legge sulla semplificazione edilizia ed urbanistica in Gazzetta Ufficiale

Qui il documento completo.