L’uso del badge per registrare le presenze in entrata e uscita dagli uffici pubblici non rappresenta una violazione dell’autonomia professionale degli avvocati che lavorano per le Pa.
Questa è la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5878/2024.
La Regione Campania aveva impugnato una sentenza che aveva accolto il ricorso degli avvocati regionali contro la circolare n. 6/2012. Questa circolare, emessa dal coordinatore dell’A.G.C. affari generali e del personale della Giunta regionale, estendeva l’obbligo dell’utilizzo del badge per la rilevazione automatica delle presenze a tutto il personale dipendente, senza eccezioni.
Gli avvocati avevano contestato tale misura, sostenendo che l’uso del badge fosse incompatibile con l’indipendenza e l’autonomia professionale loro propria. Avevano fatto riferimento alla normativa regionale e nazionale, che secondo loro, garantiva la possibilità di autodichiarare il proprio lavoro per preservare la loro libertà professionale, considerando che spesso lavorano al di fuori degli uffici.
Anche gli avvocati dipendenti delle Pa devono usare il badge
Il Consiglio di Stato ha respinto questi argomenti, affermando che l’obbligo di utilizzare il badge non incide sulla modalità con cui gli avvocati esercitano la loro professione. La sentenza ha sottolineato che la rilevazione delle presenze è una misura legittima per i dipendenti pubblici e rientra nei diritti di controllo delle amministrazioni pubbliche.
La Regione Campania ha sostenuto che la sentenza di merito avesse interpretato erroneamente le normative richiamate, come l’art. 17 del d.lgs. 66/2003 e l’art. 47 del d.P.R. 445/2000, che disciplinano l’orario di lavoro e l’autocertificazione. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che queste disposizioni non escludono la possibilità di monitorare le presenze mediante il badge.
Gli avvocati hanno inoltre eccepito che l’appello fosse inammissibile per violazione del giudicato cautelare e per la carenza di interesse, visto che il provvedimento impugnato era stato successivamente sostituito da una nota che permetteva l’autocertificazione. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rigettato queste eccezioni, sottolineando che le sentenze cautelari non impediscono la conclusione del contenzioso e che la nota del 10 maggio 2012 non sostituisce il provvedimento contestato.
In merito alla nuova legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024, che abroga il regolamento precedente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche se il regolamento era stato abrogato, non vi era mai stata una base normativa solida per sostenere che l’uso del badge violasse l’autonomia degli avvocati.
Infine, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di rinvio per valutare un eventuale ricorso in opposizione di terzo, chiarendo che la decisione si basava sull’interpretazione delle norme in vigore al momento del contenzioso, indipendentemente dalle modifiche normative successive.
In conclusione i giudici amministrativi hanno confermato che l’uso del badge per registrare le presenze in ufficio non compromette l’autonomia professionale degli avvocati pubblici e rientra nei diritti di controllo delle amministrazioni pubbliche sui propri dipendenti.