Una risposta ad un quesito di diritto tributario è il focus principale di una recente sentenza della Cgt di I grado di Milano, la numero 54/2024: l’avviso di intimazione di pagamento è legittimo anche in assenza di allegati.


Al centro del contendere, un’intimazione di pagamento notificata a un contribuente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di crediti erariali. Il contribuente contesta la validità dell’atto, eccependo la mancata allegazione della cartella esattoriale di riferimento.

La sentenza in questione rappresenta un importante chiarimento per la prassi tributaria, tracciando una linea di demarcazione tra la completezza formale degli atti e la loro sostanziale validità.

L’intimazione di pagamento: cos’è e come funziona

L’intimazione di pagamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica al contribuente la richiesta di pagamento di un debito fiscale non saldato entro i termini previsti.

L’intimazione di pagamento deve contenere le seguenti informazioni:

  • generalità del debitore (nome, cognome, codice fiscale, domicilio fiscale);
  • riferimento alla cartella di pagamento non pagata;
  • elenco dettagliato dei tributi non versati, con importi e scadenze;
  • ammontare totale del debito, comprensivo di interessi e sanzioni;
  • termine entro cui il contribuente deve saldare il debito (solitamente 5 giorni);
  • modalità di pagamento;
  • indicazioni sulle conseguenze del mancato pagamento (come il pignoramento dei beni).

Si fa inoltre presente che l’intimazione di pagamento non è un provvedimento definitivo. Il contribuente ha sempre la possibilità di contestare il debito e di difendere i propri diritti. Tuttavia è importante non ignorare mai questo provvedimento: il mancato pagamento può comportare conseguenze negative per il contribuente, come ad esempio il pignoramento dei beni.

L’avviso di intimazione di pagamento è valido anche se privo di allegati

I giudici con un’analisi approfondita della natura giuridica dell’intimazione di pagamento, hanno ritenuto che la stessa non configura un provvedimento amministrativo, bensì un atto prodromico all’avvio del processo esecutivo. In questa prospettiva, l’intimazione assume la veste di un precetto civilistico, per il quale il titolo esecutivo (ovvero la cartella esattoriale) non necessita di una nuova notifica se già precedentemente comunicato al debitore.

La Corte sottolinea, inoltre, che l’avviso di pagamento assolve pienamente alla sua funzione informativa, fornendo al contribuente tutti i dettagli essenziali relativi ai tributi oggetto del recupero, ivi compreso il riferimento alla specifica cartella esattoriale.

La decisione del Tribunale di Milano potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul contenzioso tributario in materia di intimazioni di pagamento. È ipotizzabile che tale pronuncia possa innescare un orientamento giurisprudenziale uniforme in tal senso, con il possibile effetto di ridurre il numero di ricorsi relativi alla mancata allegazione di atti pregressi.

Tuttavia, è opportuno precisare che la pronuncia del Tribunale di Milano non esime il contribuente dall’obbligo di verificare attentamente l’avviso di pagamento ricevuto e, in caso di dubbi o perplessità, di rivolgersi a un professionista legale per una valutazione specifica del proprio caso, alla luce delle peculiarità e degli eventuali aggiornamenti normativi.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.