A sollevare dubbi è una recente ordinanza, la numero 3280/2024, del TAR Campania: i giudici amministrativi sostengono che la variazione della soglia di anomalia nel nuovo Codice Appalti sarebbe incostituzionale e, pertanto, hanno rimesso il giudizio in merito alla Consulta.
Si apre il dibattito sulla legittimità costituzionale del calcolo della soglia di anomalia delle offerte, con il TAR Campania che ha sollevato dubbi importanti che richiedono una valutazione approfondita da parte della Corte Costituzionale.
Scopriamo dunque su quali basi sia stata emessa questa ordinanza del TAR.
Il caso
In una gara d’appalto indetta dal Comune di Napoli per lavori di manutenzione straordinaria, utilizzando il criterio del minor prezzo e avvalendosi dell’inversione procedimentale, si è verificato un caso emblematico. Nella prima fase, il seggio di gara ha determinato la soglia di anomalia al -39,62429%, escludendo automaticamente le offerte con ribassi pari o superiori a tale soglia. Tuttavia, successivamente, a seguito di ulteriori verifiche, la soglia è stata rideterminata al -39,56298%.
Il TAR Campania ha evidenziato il contrasto tra questa disposizione legislativa e i principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione. L’attribuzione della determinazione della soglia di anomalia a fattori esterni, come il comportamento dei concorrenti, potrebbe compromettere la trasparenza e l’equità del processo di aggiudicazione.
La variazione della soglia di anomalia nel nuovo Codice Appalti è incostituzionale?
L’articolo 108, comma 12 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che qualsiasi variazione intervenuta dopo il provvedimento di aggiudicazione, anche in seguito a una pronuncia giurisdizionale, non influisce sul calcolo delle medie nella procedura né sull’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Tale disposizione è stata oggetto di analisi da parte del TAR Campania, che ha evidenziato potenziali problematiche costituzionali legate al caso concreto del Comune di Napoli.
In particolare, l’utilizzo dell’inversione procedimentale ha reso note le offerte economiche dei concorrenti, consentendo di prevedere le variazioni della soglia di anomalia. Questo potrebbe violare il principio di segretezza delle offerte economiche e compromettere la parità di trattamento tra i concorrenti, fondamentali per garantire un processo di gara imparziale e trasparente.
Pertanto il TAR Campania propone un’interpretazione conforme alla Costituzione, suggerendo che la determinazione della soglia di anomalia resti invariata una volta cristallizzata al momento dell’aggiudicazione. Questo assicurerebbe l’indipendenza dell’amministrazione da influenze esterne e garantirebbe la parità di trattamento tra tutti i concorrenti, rispettando i principi fondamentali del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa.
Vedremo cosa deciderà la Consulta una volta analizzata a fondo la questione.
Il testo della sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it