segretari-comunali-nuove-assunzioniI giudici del CdS, con la recente sentenza 3480/2024, hanno fornito importanti chiarimenti sull’attribuzione delle funzioni di Vicesegretario a un funzionario apicale.


I chiarimenti forniti mirano a garantire un’organizzazione efficiente e coerente degli uffici di segreteria comunale, assicurando nel contempo un adeguato svolgimento delle funzioni amministrative a livello locale.

Scopriamo nello specifico quali sono state le conclusioni emerse a seguito dell’emanazione di questa pronuncia giuridica.

Attribuzione funzioni di Vicesegretario a funzionario apicale: il parere del Consiglio di Stato

L’organizzazione e il funzionamento degli uffici di segreteria comunale sono regolamentati da disposizioni precise. Secondo quanto stabilito dall’articolo 98, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, i comuni hanno la facoltà di stipulare accordi per l’ufficio di segretario comunale, previa comunicazione alla Sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali Provinciali.

Inoltre, l’articolo 10 del Regolamento datato 4 dicembre 1997, n. 465, disciplina ulteriori disposizioni sull’ordinamento dei segretari comunali e provinciali. Esso stabilisce che i comuni situati all’interno dello stesso ambito territoriale della Sezione regionale dell’Agenzia possono, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, stipulare convenzioni per l’ufficio di segreteria, anche nell’ambito di accordi più ampi per l’esercizio associato di funzioni.

Il Consiglio ha sottolineato un importante aspetto riguardante l’organizzazione degli uffici di segreteria comunale. In particolare, ha messo in luce che se un comune decide di affidarsi all’unico segretario comunale designato dalla convenzione, ma la convenzione stessa non prevede la figura del vicesegretario nell’ambito della segreteria convenzionata, allora tale comune non può beneficiare di un vicesegretario.

Questa disposizione è stata elaborata con l’obiettivo di assicurare che l’impiego delle risorse umane e la gestione delle funzioni amministrative siano congruenti con le disposizioni stabilite dalla convenzione. L’intento è garantire che l’organizzazione degli uffici di segreteria sia conforme alle normative e che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficiente.

Inoltre, il Consiglio ha precisato che anche nel caso in cui più comuni abbiano stipulato una convenzione per l’ufficio di segreteria, nessun singolo comune può nominare un vicesegretario utilizzando un proprio dipendente che non sia stato inserito nell’ambito della convenzione del servizio di segreteria, a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla convenzione stessa.

La sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it