A fare luce su questo argomento delicato è una recente sentenza del TAR Toscana, la numero 303/2024, che delinea le fattispecie in cui si verifica la condotta di mobbing nel pubblico impiego.
La sentenza sottolinea l’importanza di individuare e dimostrare la presenza di un intento persecutorio dietro i comportamenti vessatori, affinché si possa configurare il mobbing nel contesto lavorativo pubblico.
Si rammenta che per mobbing si intende una serie di comportamenti ostili e sistematici da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, che mirano a perseguitare o vessare il dipendente, causandogli danni sia fisici che psicologici.
Ecco quando si verifica il mobbing nel pubblico impiego
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar Toscana), il concetto di mobbing nel contesto del pubblico impiego richiede una serie di caratteristiche specifiche affinché possa essere riconosciuto come tale. In particolare, il Tar Toscana sottolinea che i comportamenti riconducibili al mobbing devono presentare diverse peculiarità:
- Complessità: I comportamenti vessatori devono essere complessi, ovvero non si tratta semplicemente di singoli episodi isolati, ma di una serie di azioni interconnesse e ripetute nel tempo. Questa complessità può manifestarsi attraverso una varietà di mezzi e modalità utilizzati per vessare il dipendente.
- Protrazione nel tempo: Il mobbing non si configura come un episodio isolato, bensì come un fenomeno protratto nel tempo. È caratterizzato da una continuità e una ripetitività nel tempo dei comportamenti vessatori, che possono protrarsi per settimane, mesi o addirittura anni.
- Chiara intenzione persecutoria: È essenziale che i comportamenti vessatori siano manifestati con una chiara intenzione persecutoria da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico. Ciò implica che tali comportamenti non siano accidentali o casuali, ma siano volutamente diretti a danneggiare o emarginare il dipendente.
- Differenza rispetto al normale svolgimento del lavoro: I comportamenti vessatori devono essere significativamente diversi dal normale svolgimento del rapporto di lavoro. Questo significa che non si tratta di azioni legittime o connesse con le normali dinamiche lavorative, ma di comportamenti che esorbitano dagli standard accettabili e mirano a danneggiare la persona o la reputazione del dipendente.
- Mirare alla degradazione ed emarginazione: Uno degli obiettivi principali del mobbing è la degradazione e l’emarginazione del dipendente all’interno dell’ambiente lavorativo. Questo può manifestarsi attraverso l’isolamento sociale, la delegittimazione delle capacità professionali o altri mezzi volti a minare la fiducia e l’autostima del dipendente.
La prova del mobbing
La sentenza sottolinea che la prova del mobbing richiede la presenza di diversi elementi:
- la presenza di una serie di comportamenti persecutori o vessatori, sia leciti che illeciti, ripetuti nel tempo e diretti contro il dipendente.
- il verificarsi di danni alla salute fisica o psicologica del dipendente.
- un collegamento causale tra i comportamenti del datore di lavoro o del superiore gerarchico e i danni subiti dal dipendente.
- la dimostrazione dell’intento persecutorio dietro tali comportamenti.
È importante notare che singoli atti illegittimi o gestioni del rapporto di lavoro non sono di per sé indicativi di mobbing, ma devono essere parte di un disegno più ampio e mirato a danneggiare il dipendente.
Dal punto di vista processuale, il dipendente deve allegare e dimostrare gli elementi essenziali del mobbing, non limitandosi a lamentarsi genericamente, ma fornendo prove concrete al giudice per stabilire l’esistenza di un disegno vessatorio.
Il testo della sentenza del TAR Toscana
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Il Mobbing dovrebbe diventare reato perseguibile d’ufficio
Obbligatorio.
cooperare e’ necessario,
creare impedimenti od abusi è illegale.