decreto-sostegni-commercialisti-contributo-fondo-perdutoLa recente sentenza n. 1172/2024 della Corte di Cassazione ha sottolineato l’importanza delle indagini svolte dall’agente notificatore nel dichiarare l’irreperibilità assoluta di matrice tributaria.


In primo luogo, è essenziale sottolineare che, in accordo con gli articoli 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, la procedura di notifica della cartella esattoriale impone una distinzione fondamentale tra irreperibilità relativa e assoluta.

L’irreperibilità relativa e assoluta rappresentano infatti due distinte situazioni nel contesto della notifica di atti tributari come gli avvisi di accertamento o la cartella esattoriale.

Questa distinzione diventa cruciale nel determinare il corretto svolgimento delle fasi di notifica, evidenziando la necessità di approfondire la situazione specifica del destinatario prima di procedere con l’atto notificatorio.

Irreperibilità relativa

L’irreperibilità relativa si verifica quando si ha conoscenza della residenza o dell’indirizzo del destinatario dell’atto, ma nonostante questa informazione, il destinatario non può essere rintracciato al momento della consegna del documento. In altre parole, il notificatore è a conoscenza della posizione del destinatario, ma, per varie ragioni, non riesce a trovarlo al luogo indicato durante il tentativo di notifica. Ciò potrebbe derivare da temporanea assenza, cambiamenti improvvisi di orari, o situazioni in cui il destinatario è momentaneamente irraggiungibile nel luogo notificato.

Irreperibilità assoluta

D’altra parte, l’irreperibilità assoluta si configura quando il notificatore non è in grado di trovare il destinatario perché quest’ultimo si è trasferito in un luogo sconosciuto. In questo caso, il destinatario non può essere rintracciato nel Comune di domicilio fiscale o in qualsiasi altro luogo precedentemente noto. L’irreperibilità assoluta indica un cambiamento permanente o prolungato di residenza, ufficio o azienda del contribuente, rendendo impossibile la sua localizzazione con le informazioni disponibili al notificatore.

Irreperibilità assoluta nei procedimenti tributari e verifiche del notificatore: il parere della Cassazione

La Corte ha chiarito che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve condurre indagini nel Comune del domicilio fiscale del contribuente. Questo passo è essenziale per determinare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto a irreperibilità relativa o assoluta. È necessario accertare se, nel Comune di domicilio fiscale, il contribuente abbia ancora residenza, ufficio o azienda. Solo in assenza di tali elementi, oggettivamente idonei, è possibile dichiarare l’irreperibilità assoluta.

Il giudice di merito, nella sentenza in esame, ha ritenuto sufficienti le attività di ricerca: tuttavia ha sottolineato la necessità di ulteriori verifiche per confermare se il trasferimento avesse avuto luogo all’interno del Comune o presso un altro Comune, ad esempio attraverso l’esame dei registri anagrafici.

Il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono infatti confermare il trasferimento del destinatario in un luogo sconosciuto dopo aver condotto ricerche nel Comune di domicilio fiscale. L’obiettivo è verificare che il trasferimento non sia solo un cambio di indirizzo nello stesso Comune.

Per quanto riguarda la raccolta preliminare di informazioni e le ricerche, non vi è alcuna norma specifica riguardante le attività esatte o le espressioni verbali da utilizzare. L’importante è che emerga chiaramente che il messo notificatore ha effettuato ricerche attribuibili e riferibili alla notifica in questione.

In conclusione, prima di procedere con la notifica secondo le modalità dell’art. 60 lett. e), il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono condurre indagini per verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero la mancanza di residenza, ufficio o azienda nel Comune di domicilio fiscale.

Il testo completo della sentenza

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it