incompatibilita-incarichi-dipendenti-pubblici-consiglio-di-statoUna recente sentenza del Consiglio di Stato, la 746/2024, fornisce alcuni chiarimenti su una materia molto importante quale quella relativa alle incompatibilità di incarichi per i dipendenti pubblici.


Il pubblico impiego rappresenta un pilastro fondamentale della nostra società, basato su principi di imparzialità, buon andamento e responsabilità. A tutela di tali principi, il legislatore ha previsto una serie di incompatibilità, ovvero divieti per i dipendenti pubblici di svolgere determinate attività.

Cosa si intende per incarichi incompatibili per i dipendenti pubblici?

In parole semplici, si tratta di attività che possono creare un conflitto di interessi tra il ruolo pubblico del dipendente e i suoi interessi privati.

Come previsto dall’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 infatti le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti determinati incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano inoltre espressamente autorizzati.

Le incompatibilità possono essere assolute o relative.

Incompatibilità assolute

Sono quelle che il dipendente non può svolgere in nessun caso, neanche con autorizzazione. Rientrano in questa categoria:

  • Attività commerciali e industriali: il dipendente non può esercitare il commercio, l’industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati.
  • Iscrizione ad albi professionali: il dipendente non può essere iscritto ad albi professionali per l’esercizio di professioni incompatibili con le sue funzioni.
  • Ricoprire cariche in società a fine di lucro: il dipendente non può ricoprire cariche in società a fine di lucro, salvo che la nomina sia riservata allo Stato e sia stata autorizzata dal Ministro competente.

Analisi dettagliata delle incompatibilità assolute

  • Attività commerciali e industriali:

Questa incompatibilità si basa sul principio di esclusività del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Il dipendente pubblico, infatti, è tenuto a dedicare il suo tempo e le sue energie al servizio dell’amministrazione, con la conseguenza che non può svolgere attività che potrebbero distrarlo da tale compito.

  • Iscrizione ad albi professionali:

L’iscrizione ad albi professionali per l’esercizio di professioni incompatibili con le funzioni del dipendente pubblico è vietata per evitare che quest’ultimo possa utilizzare la sua posizione per ottenere un vantaggio indebito.

  • Ricoprire cariche in società a fine di lucro:

Questa incompatibilità mira a prevenire il conflitto di interessi che potrebbe sorgere qualora il dipendente pubblico ricoprisse una carica in una società a fine di lucro. In tali circostanze, infatti, il dipendente potrebbe essere portato a favorire gli interessi della società a discapito di quelli dell’amministrazione pubblica.

Incompatibilità relative

Sono quelle che il dipendente può svolgere solo con autorizzazione. Rientrano in questa categoria:

  • Incarichi di insegnamento: il dipendente può svolgere attività di insegnamento, purché non pregiudichino l’assolvimento dei suoi doveri d’ufficio.
  • Incarichi in enti pubblici: il dipendente può ricoprire incarichi in enti pubblici, purché non vi sia conflitto di interessi con le sue funzioni.
  • Attività di consulenza: il dipendente può svolgere attività di consulenza, purché non vi sia conflitto di interessi con le sue funzioni.

Analisi dettagliata delle incompatibilità relative

  • Incarichi di insegnamento:

L’autorizzazione per lo svolgimento di attività di insegnamento viene rilasciata dall’amministrazione pubblica, che valuta la compatibilità dell’incarico con i doveri d’ufficio del dipendente.

  • Incarichi in enti pubblici:

In questo caso l’autorizzazione viene rilasciata dal Ministero competente, che valuta l’assenza di conflitto di interessi con le funzioni del dipendente.

  • Attività di consulenza:

Infine lo svolgimento di attività di consulenza viene autorizzato dall’amministrazione pubblica, che valuta la compatibilità dell’incarico con i doveri d’ufficio del dipendente e l’assenza di conflitto di interessi.

Procedure per l’autorizzazione alle incompatibilità relative

Le procedure per ottenere l’autorizzazione alle incompatibilità relative variano a seconda dell’amministrazione pubblica di appartenenza del dipendente. In generale, è necessario presentare una domanda all’amministrazione, corredata da una serie di documenti, tra cui:

  • Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi: il dipendente deve dichiarare di non avere alcun interesse personale o professionale che possa confliggere con l’incarico per il quale richiede l’autorizzazione.
  • Curriculum vitae: il dipendente deve presentare il suo curriculum vitae, in modo che l’amministrazione possa valutare le sue competenze e la sua esperienza.
  • Programma dell’attività: il dipendente deve presentare un programma dettagliato dell’attività che intende svolgere, in modo che l’amministrazione

Il parere del Consiglio di Stato sulle incompatibilità di incarichi per i dipendenti pubblici

Nel caso specifico esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza 746/2024 rappresenta un importante precedente in materia di incompatibilità di incarichi per i dipendenti pubblici. La sentenza fornisce alcuni chiarimenti utili su come interpretare le norme in materia e sulle possibili conseguenze della loro violazione.

I giudici amministrativi, esaminando la controversia, si riferiscono al divieto sopra citato per gli impiegati di esercitare commercio, industria o professione, assumere impieghi privati o accettare cariche in società a fine di lucro, tranne quando la nomina è riservata allo Stato con autorizzazione ministeriale.

In caso di violazione di questo divieto, l’impiegato viene diffidato a cessare dall’incompatibilità. Se, dopo 15 giorni dalla diffida, l’incompatibilità persiste, l’impiegato decade dall’impiego con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

La decisione del Consiglio di Stato prevede due elementi di rilievo:

  • la cessazione automatica del rapporto di lavoro qualora l’incompatibilità persista oltre il termine assegnato al dipendente
  • e la responsabilità disciplinare in caso di violazione del dovere di esclusività.

La prima conseguenza è di natura oggettiva e si verifica indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento, mentre la seconda richiede una valutazione di proporzionalità tra l’atto contestato e la sanzione inflitta, tenendo conto di tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta.

Nel caso in esame la sentenza critica l’operato dell’Amministrazione, sostenendo che non ha correttamente applicato le disposizioni legislative e che avrebbe dovuto verificare la cessazione della causa di incompatibilità dopo la diffida.

Si evidenzia così uno sviamento di potere, poiché l’Amministrazione ha esercitato un potere disciplinare senza rispettare la procedura prevista dalla legge, mentre il procedimento di decadenza è considerato separato dal contesto disciplinare. L’appello è ritenuto fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata per accogliere il ricorso dell’impiegato.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it