Un recente parere dell’Aran, il CFL 245, fornisce alcune interessanti indicazioni sulle differenze tra lavoro da remoto e lavoro agile dal punto di vista dei turni nel pubblico impiego.
Il panorama del lavoro da remoto e del lavoro agile presenta distinzioni cruciali che influenzano le modalità di prestazione lavorativa e i relativi diritti dei lavoratori.
A evindenziare queste difformità contrattuali è l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni che in un recente parere risponde al seguente quesito di un ente:
“Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può essere adibito a turni?”
Scopriamo quali sono le risposte date dall’Aran a questo interrogativo e quali sono le regole che emergono dal documento da poco emanato.
Definizioni
A livello di definizione:
- il “lavoro agile“ rappresenta una modalità flessibile di esecuzione del lavoro subordinato, caratterizzata da accordi tra le parti e regolamenti aziendali, senza vincoli precisi di orario o luogo di lavoro. La prestazione può avvenire sia all’interno che all’esterno degli ambienti aziendali, mantenendo i limiti massimi di orario di lavoro.
- il “lavoro da remoto“, invece, implica l’esecuzione delle mansioni lavorative al di fuori della sede aziendale, sfruttando strumenti tecnologici per la comunicazione a distanza. In questo contesto, il dipendente può adempiere ai propri doveri professionali da qualsiasi luogo, ma è vincolato agli stessi obblighi e diritti del lavoro in presenza, compreso l’orario di lavoro e i benefici previsti contrattualmente.
Turni nel pubblico impiego: differenze tra lavoro da remoto e lavoro agile
Secondo quanto stabilito dall’articolo 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022, nel lavoro da remoto, il dipendente è tenuto a rispettare gli stessi obblighi in termini di orario di lavoro e diritti garantiti per il lavoro svolto in sede, compresi riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
Per quanto riguarda la possibilità di lavorare per turni, il lavoratore in modalità remota può farlo conformemente a quanto previsto dall’articolo 30 del CCNL 16.11.2022, senza differenze significative rispetto ai colleghi che lavorano in presenza, a condizione che le prestazioni da fornire lo consentano.
Diversamente, il lavoro agile costituisce un’altra modalità di svolgimento del lavoro subordinato, regolata da specifici accordi tra le parti e i rispettivi regolamenti aziendali. In questo contesto, la prestazione lavorativa può avvenire sia all’interno che all’esterno degli ambienti aziendali, senza vincoli rigidi di orario o luogo di lavoro, purché rispettino i limiti massimi dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Nonostante la flessibilità offerta dal lavoro agile, la sua adozione non altera la natura del rapporto di lavoro esistente, salvo alcuni istituti contrattuali non compatibili con questa modalità a distanza. È compito dell’amministrazione individuare le attività idonee per essere svolte in modalità agile, con alcune eccezioni quali i lavori a turni e quelli che richiedono l’uso costante di strumentazioni non adatte alla remotizzazione, come specificato nell’articolo 64, comma 2, del contratto del 16 novembre 2022.
Il testo del parere Aran
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it