notifiche-atti-tributari-registri-pubblici-indirizzo-pecUn recente caso giunto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma analizza le regole riguardanti indirizzo PEC e registri pubblici per le notifiche degli atti tributari.


Questa vicenda sottolinea l’importanza dell’aderenza alle regole procedurali nella notifica degli atti tributari, evidenziando il ruolo cruciale dell’indirizzo PEC e dei registri ufficiali. La giustizia tributaria continua così a essere un terreno di confronto cruciale per garantire la correttezza e la trasparenza nelle pratiche fiscali.

Scopriamo dunque nello specifico come si sono svolti i fatti nel caso in esame.

La controversia

Un contribuente ha presentato un ricorso-reclamo in risposta a un’avviso di pagamento  concernente una cartella relativa all’omesso pagamento della tassa di registro, catastale e ipotecaria, con l’aggiunta di oneri e interessi, per un importo totale di euro 4.570,21.

Il ricorrente solleva dubbi sull’esistenza legale dell’avviso, affermando che la notifica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non è avvenuta da un indirizzo presente nei pubblici registri, come richiesto dalla normativa dell’art. 26 del DPR 602/73.

Inoltre, afferma che la cartella di pagamento, che costituisce il presupposto per l’iscrizione a ruolo, non è stata notificata correttamente, rendendo di conseguenza inesigibili le somme indicate.

Notifiche atti tributari, regole su registri pubblici e indirizzo PEC

Secondo quanto previsto dall’articolo 26 del DPR 602/73, è fondamentale che l’indirizzo PEC del destinatario, e non del mittente, sia tratto dal Registro ufficiale indicato. Ciò significa che l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve considerarsi valido anche se non è estratto da registri pubblici come Reginde o simili.

La Corte ribadisce che la notifica di un atto impositivo è valida, seguendo una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. In particolare, la Corte sottolinea che non ci sono incertezze quando è il mittente a effettuare la notifica dal proprio valido indirizzo PEC (Cass. SS.UU. n. 15979/22).

Pertanto dopo un’approfondita analisi, la Corte respinge l’eccezione di decadenza dalla riscossione e conferma la validità della notifica PEC effettuata dall’ente impositore. 

Tuttavia, accoglie l’eccezione concernente la mancata notifica della cartella di pagamento, dichiarando l’invalidità dell’avviso e annullando la cartella stessa.

La Corte decide pertanto di accogliere il ricorso del contribuente, annullando sia l’avviso che la cartella di pagamento. Inoltre, condanna l’ente impositore a rimborsare le spese legali sostenute dal ricorrente.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it