identità presepeUna recente sentenza del TAR, analizzata dall’Avvocato Maurizio Lucca, si occupa di fornire una base giuridica a un elemento tradizionale per eccellenza: il presepe e la sua identità in Italia.


La sez. III Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817, interviene per rimarcare una connotazione speciale, quasi universale, di determinati luoghi e tradizioni, dove l’identità del presepe (la sua realizzazione) costituisce un patrimonio unico che va tutelato in ogni forma, estendendo una valorizzazione culturale e religiosa, a fronte della dilagante cancel cuture (fenomeno di “pentimento” di importazione USA) nella sua apoteosi liquida di omogeneizzazione del c.d. pensiero unico.

La sentenza offre lo spunto di una riflessione ben più ampia nell’attualità di questi giorni incerti, dove mediante la sostituzione delle parole si vorrebbe modificare l’esistente, e la sua storia (specie i classici greci e latini), ricorrendo alla moral suasion, con il desiderio non nascosto di suscitare la riprovazione sociale, un animo ostile (a volte delirante) che non entra nel merito ma rimane ai margini, in un ricorrente stereotipo negativo, senza entrare nel contesto e nella cultura dei mondi antichi, cancellando la memoria (e l’invidia di sé stessi) [1].

L’essenzialità del fatto

L’Amministrazione comunica (al ricorrente) l’inefficacia (e divieto di continuazione dell’attività, se intrapresa) della SCIA per inizio attività dell’«esercizio di vicinato nel settore alimentare, apertura in via … San Gregorio Armeno … per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande», ritenendo che la nuova attività si ponesse in contrasto con il patrimonio artistico, culturale, monumentale e architettonico nell’area UNESCO e buffer zone (c.d. fascia di rispetto): una tutela inibitoria rafforzata «per la strada di San Gregorio Armeno, vietando qualsiasi attività che non sia quella artigianale legata all’arte presepiale (gli artigiani devono risultare iscritti alla sezione dell’albo per “lavorazione pastori”)», con esclusione di ogni deroga, pur transitoria.

Seguiva ricorso (con un primo accoglimento della sospensiva), avverso l’inibizione dell’attività e del titolo edilizio (mancavano i requisiti di conformità), nella considerazione che il divieto non si configurasse come assoluto, operando un regime transitorio.

Il regime del territorio

Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Si precede con le fonti di riferimento operate dall’Amministrazione locale, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa e tecnica, norme dispositive (c.d. precetti):

  • una deliberazione manifesta la motivazione (ex 3 della legge n. 241/1990), condivisa anche dalla Soprintendenza, dell’intento prevalente di «preservare l’identità culturale delle aree …, sottoponendo a particolari condizioni, nel rispetto delle disposizioni di legge vigente, talune attività commerciali, la cui presenza rischia di snaturare l’identità e la vocazione culturale del territorio cittadino»;
  • vengono individuate «Aree pubbliche di particolare interesse culturale», collocate al centro storico della città (la ex Capitale del Regno delle Due Sicilie), da una specificità valoriale: «archeologico, storico artistico e paesaggistico», tale da giustificare alcune limitazioni all’esercizio del commercio (si rivivono i limiti imposti dal Campidoglio sull’occupazione del plateatico e, quelli del Ministero, a ridosso delle Mure Pontificie) [2];
  • la peculiarità delle aree viene circoscritta negli assi tra decumani e i cardini del “Centro antico” (sono indicate le piazze, piazzette, vie, incroci) [3] e da qui un divieto temporale (tre anni) per l’apertura di nuove attività e l’ampliamento dei locali già esistenti (impedimento tassativo per tutte le attività di somministrazione e produzione di alimenti e bevande in varie forme), con un solare inciso per “Via San Gregorio Armeno”: un’interdizione oltre all’apertura delle attività appena indicate, «anche le ulteriori nuove attività non rientranti tra quelle di produzione e/o vendita richieste da operatori iscritti all’albo artigiani per “lavorazione pastori”».

Dal quadro dei precetti, il Collegio giunge alla solare conclusione della volontà dell’Amministrazione di aver creato una disciplina del tutto a sé stante, rispetto ad altre aree, per un’unica strada della città a vocazione di artigianato tradizionale, rafforzando il differenziale rispetto ai limiti previsti nei rimanenti luoghi: ossia «via San Gregorio Armeno, nella quale è vietata l’apertura di qualsiasi nuova attività che non sia quella di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale (con specifica richiesta di iscrizione all’albo artigiani nella specifica sezione)».

Nei passi successivi, il giudice di prime cure, si limita a rimarcare il contenuto del testo normativo, che esclude ipotesi alternative e derogatorie, in claris no fit interpretatio.

L’esercizio del potere amministrativo

La sentenza non offre censure sull’esercizio del potere amministrativo, in adesione anche con le indicazioni della Regione, nel creare un unicum nel proprio territorio comunale, aspetto che può esternarsi in tutte le città e borghi nostrani, dove i c.d. giacimenti culturali made in Italy esprimono una bellezza incommensurabile, una risorsa di storia, cultura, religione, artigianato (solo per indicare alcune) capace di contrastare la metamorfosi della globalizzazione, affidandosi alle abilità della propria natura (quell’insieme di donne e uomini dall’opera vitale nell’impresa del progresso).

Ed in effetti, viene ammesso (senza indugiare oltre) che «è incontestabile che via San Gregorio Armeno rappresenti una strada unica al mondo», circostanza (acclamazione) priva di ogni confutazione, anche da parte del ricorrente, che tuttavia risulta titolare di un marchio storico, pur degno di tutela, ma «attinente al settore alimentare».

Il Tribunale, peraltro, si rimette alle difese comunali dove viene espresso l’intento (definito “immane sforzo”) dell’Amministrazione locale e regionale (a seguito di “intesa”) con tale regime di esclusività, nel desiderio di bilanciare l’esistente (le tradizioni storiche e tradizionali) contro il conformismo della prolificazione delle attività a carattere esclusivamente commerciale e lucrativo, dove si perdono inevitabilmente le radici, per un’esigenza di conformare il prodotto (turismo) al mercato, senza distinzioni di sorta, in danno a tutti gli spazi che non rendono (in termini economici, di utile) nell’immediato.

A cornice della bontà decisionale dalle PA, nel rafforzare la tutela di uno spazio unico, il TAR si esprime – con un lodevole commento – che non lascia spazi di fraintendimento: l’azione amministrativa «merita il plauso e la conferma, perché si pone come eccezione del tutto ragionevole e armoniosa nel contesto di una disciplina che risulta, allo stato, del tutto coerente, logica e finalizzata alla tutela di plurimi valori tutelati dalla Costituzione: la tutela dei beni culturali e la tutela delle iniziative imprenditoriali».

Breve politically correct

Il GA dice molto di più di quello che scrive, non confonde gli animi sostituendo il “Natale” con le “Feste d’inverno”, dove i costruttori (i maestri) del “Presepe” celebrano la nascita del “Bambino” nato a Betlemme, ed è proprio questo che intendono nel loro singolare, dal lat. singularis, «proprio di uno solo» mestiere, sostenendo «la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe… Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita» [4].

Salvaguardare questa speciale capacità di rappresentare la “Natività”, che nella cristianità assume una dimensione primaria, tutelando coloro che operano in una parte specifica del territorio, assegnando una connotazione che altrove nel mondo non è presente, dimostra che ci sono ancora margini per le libertà, non solo qualificando (rafforzando) alcune categorie di professioni (passioni) che tendono a scomparire ma, allo stesso tempo, l’Amministrazione locale che opera nell’interesse del proprio territorio, a garanzia dei propri cittadini, in una materia dove la cultura è anche una risorsa per la vita (ex art. 1 Cost.): «chi non ricorda il bene passato è vecchio già oggi» (EPICURO).

 

Note

[1] Invero, «chi dunque intenda giudicare il passato con il metro della morale e non con gli strumento della storia… dovrebbe essere consapevole almeno del fatto che anche il suo presente, la sua morale, ritenuta adesso così autoevidente, trascorsi i «duemila anni» …, o forse prima, potrà subire una rilettura che ne metterà in evidenza aspetti discutibili, quel giorno ritenuto tali per ragioni che, al momento presente, non sono neppure immaginabili», BETTINI, Chi ha paura dei Greci e dei Romani? Dialogo e cancel culture, Torino, 2023, pag. 143.

[2] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5061, dove viene ritenuto legittimo il limite di distanza, dal posizionamento di attività ambulanti, dalle mura pontificie: una fascia di rispetto, afferente ad una valutazione di merito o in limine di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile solo ab estrinseco ed in presenza di elementi sintomatici di esercizio disfunzionale del potere amministrativo. In questo senso, le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, giustifica l’apposizione del relativo vincolo diretto sul bene e indiretto sui beni circostanti con il conseguente regime.

[3] Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le piazze pubbliche, specialmente laddove rientranti nell’ambito dei centri storici, sono qualificabili come “beni culturali”, indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico, Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2014, n. 5943.

[4] Lettera Apostolica, Admirabile signum, del Santo Padre FRANCESCO, sul significato e il valore del presepe, Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, settimo del pontificato.

 


Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario Generale Enti Locali e Development Manager