superbonus-2023-entrateIn una recente Circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al Superbonus per tutto il 2023: ecco cosa serve sapere.


L’obiettivo della misura è quello di rilanciare il settore dell’edilizia, dopo la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, prevedendo un rimborso  ai cittadini che avrebbero compiuto lavori per la riqualificazione energetica degli immobili.

Si ricorda che il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000).

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Superbonus 2023, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda i chiarimenti inseriti all’interno della Circolare 13-E/2023 troviamo le novità arrivate a seguito di tutti gli ultimi decreti (Decreto Aiuti-quater, Legge di Bilancio 2023, e Decreto Cessioni).

La proroga per le villette

Tra le ultime novità del superbonus 2023, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Nella Circolare l’Agenzia evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Aiuti-quater il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la Legge di Bilancio 2023 ha previsto che tali modifiche non si applicano agli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In altre parole, chi rispetta queste condizioni sopra elencate, mantiene il diritto a fruire dell’aliquota del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Tetto di reddito

L’aliquota di detrazione si applica nella misura del 110% alle spese sostenute entro 30 settembre 2023 dalle persone fisiche, agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, al 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15mila euro.

Al riguardo è stato chiarito che:

  • per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (ossia lavori per i quali la Cila sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 o la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023);
  • il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori;
  • l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori;
  • ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

Le ultime novità dopo il Decreto Cessioni

Come, infine, illustrato dalla circolare, il Decreto Cessioni (DL 11/2023) ha introdotto una norma interpretativa del comma 10-bis dell’articolo 119, secondo la quale tutti i requisiti previsti dal citato comma devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali di detrazione.

Viene, inoltre, previsto che il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle Onlus, Odv o Aps è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i suddetti membri del CDA non hanno percepito compensi o indennità di carica, o vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

Ripartizione beneficio decennale

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, infine, specifica che il Decreto Cessioni ha introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, secondo cui il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale del Superbonus in dieci anni piuttosto che in quattro anni, con tale nuova ripartizione che decorre dal periodo d’imposta 2023.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it