Un recente parere del Consiglio di Stato fornisce chiarimenti interessanti su un argomento molto sentito dai dipendenti pubblici: ecco in quali casi le ferie sono monetizzabili.
Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha analizzato un caso riguardante un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica. Questo ricorso chiedeva l’annullamento della decisione che aveva respinto la richiesta di convertire in denaro le ferie non utilizzate da un carabiniere (ma il caso può essere applicabile anche a qualsiasi altro dipendente pubblico).
Il dipendente aveva spiegato che non aveva usufruito delle ferie a causa di esigenze di servizio, poiché risultava coinvolto nell’organizzazione della stazione in vista dell’arrivo del nuovo comandante.
L’Amministrazione ha respinto questa richiesta, sostenendo che il dipendente non aveva presentato un’istanza per usufruire delle ferie nonostante l’amministrazione lo avesse invitato a farlo.
Il Consiglio di Stato ha quindi preso in considerazione questo caso e ha valutato se le motivazioni del carabiniere per non aver usufruito delle ferie fossero valide ai fini della richiesta di monetizzazione.
Ferie dipendenti pubblici: quando sono monetizzabili?
Il lavoratore ha il diritto di godere di periodi annuali di ferie retribuite, come stabilito dall’art.36 della Costituzione, a cui non può rinunciare (a meno che le ferie non si cedano ad altri dipendenti, in questo caso si tratta di ferie solidali).
In generale, quindi, il dipendente non può rinunciare alle ferie per un’indennità o una maggiorazione sullo stipendio.
Seguendo questi disposti normativi, i giudici amministrativi hanno, in sintesi, stabilito che il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie non utilizzate spetta solo quando risulta evidente che la decisione di non prenderle non ricade direttamente sul lavoratore e lui non ne ha alcuna colpa.
Se il dipendente ha avuto la possibilità di prendere le ferie (e non ci sono istruzioni diverse dal datore di lavoro), allora non ha diritto al pagamento in denaro, come previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Nel caso specifico, è chiaro che il dipendente non ha mai richiesto di prendere le ferie e l’Amministrazione l’ha anche invitato a farlo in ben due occasioni.
Pertanto, il dipendente non può invocare retrospettivamente esigenze di servizio per giustificare la mancata richiesta di ferie, poiché solo l’Amministrazione, il datore di lavoro, può riconoscerle e negarle ufficialmente.
In conclusione, il ricorso del dipendente risulta infondato, quindi non otterrà il pagamento in denaro per le ferie non utilizzate.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it