L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in consultazione una bozza di circolare che fornisce chiarimenti sul regime della flat tax incrementale.
Il documento in forma di bozza, che sarà in consultazione pubblica fino a domani, 15 giugno 2023, contiene una serie di chiarimenti relativi al nuovo regime agevolato.
A introdurre la cosiddetta “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, è stata la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Questo regime agevolativo opzionale introdotto si applica limitatamente all’anno d’imposta 2023 e risulta sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.
Flat tax incrementale, la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate
La circolare, anche se è solo una bozza, cerca di chiarire i primi dubbi sulla flat tax incrementale.
Beneficiarie anche le imprese familiari
Tra i primi chiarimenti si fa luce sui beneficiari: ad esempio in forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
L’Agenzia fornisce inoltre un esempio pratico per questi casi: qualora il maggior reddito conseguito dall’impresa familiare nel triennio sia pari a 100.000 euro e il reddito dalla stessa conseguito nel 2023 sia pari a 130.000 euro, l’incremento reddituale (al netto della franchigia) è pari a 25.000 euro. Supponendo che la quota di reddito dell’imprenditore sia pari al 51 per cento del reddito dell’impresa, la base imponibile assoggettata alla “flat tax incrementale” sarebbe di 12.750 euro.
Soggetti esclusi
Risultano invece esclusi esclusi dal regime agevolativo:
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
- i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata e imputati ai singoli associati.
L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario.
Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
Verifica esistenza incremento reddituale
Possono accedere al beneficio fiscale i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022.
La “flat tax incrementale”, ad ogni modo, trova applicazione in favore dei contribuenti che abbiano svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.
Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché, come sopra precisato, abbiano svolto l’attività per almeno un’intera annualità), il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
- ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
- confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.
Successivamente, la verifica dell’incremento di reddito deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio.
Applicazione delle aliquote
Infine, per quanto riguarda le applicazioni delle aliquote, ipotizzando la sola titolarità di un reddito d’impresa nel 2023 pari a 70.000 euro, con una base imponibile assoggettata alla “flat tax incrementale” di 40.000 euro (massimo consentito dalla norma), sul reddito eccedente, pari a 30.000 euro, sono applicate le seguenti aliquote IRPEF:
- fino a 15.000 euro: aliquota del 23 per cento;
- da 15.001 euro e fino a 28.000 euro: aliquota del 25 per cento;
- da 28.001 euro e fino a 30.000 euro: aliquota del 35 per cento.
Il testo della bozza
Potete consultare qui il documento completo.
Come partecipare alla consultazione pubblica?
I soggetti interessati, come abbiamo anticipato, hanno tempo fino a domani per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. Lo scopo della consultazione è permettere all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.
I contributi vanno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dc.cn.consultazionepubblica@agenziaentrate.it
Per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono invitati a seguire lo schema seguente:
- Tematica
- Paragrafo della circolare
- Osservazione
- Contributo
- Finalità.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it