A sostenerlo è una recente pronuncia della Corte Costituzionale: è infatti illegittimo il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna per fatti di lieve entità.
In questi casi, pertanto, spetta al questore valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto. Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell’ambito di due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri.
In tutit i casi contestati la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per effetto delle condanne per reati di lieve entità.
Scopriamone di più.
Rinnovo permesso di soggiorno: non può essere negato per condanna lieve
La Corte costituzionale con la sentenza 88/2023 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una parte del Testo Unico Stranieri nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche le seguenti:
- reato di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti) (cd “piccolo spaccio”)
- e per il reato di cui all’articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita di merci contraffatte).
A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati (in un caso, illecita detenzione di grammi 19 e cessione di grammi 1,50 di hashish, nell’altro vendita di prodotti con segni falsi), l’automatismo di rinnovo negato risulta dunque irragionevole.
La condanna, nei casi considerati, non risulta tale da comportare un giudizio di pericolosità per varie ragioni:
- la lieve entità e le circostanze del fatto
- il tempo ormai trascorso dalla sua commissione
- il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto.
La Corte ha inoltre sottolineato che “l’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l’autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice”.
Il testo completo della pronuncia della Corte Costituzionale
Qui trovate il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it