Pace fiscale: ecco quali sono le novità in materia di stralcio della cartelle per i Comuni a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.
L’art. 1, comma 222 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha disposto l’automatico annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Lo stralcio parziale delle cartelle introdotto dalla Legge di bilancio 2023 costituisce la riedizione della norma dettata dall’art. 4, comma 1 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, che aveva già disposto l’automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Entrate affidate dai Comuni agli agenti della Riscossione
Per quanto riguarda le entrate affidate dai Comuni agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, i successivi commi 227 e 228 della L. 197/2022 hanno peraltro previsto che l’applicazione della procedura di stralcio non determinerà l’annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, ma riguarderà le sole somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora (e dei soli interessi per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada), rimanendo invece dovuti il capitale e le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, con conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppure in importo ridotto, e di procedere di conseguenza alla riscossione coattiva.
Il fatto che, a differenza di quanto disposto nel 2018, la definizione agevolata delle cartelle fino a mille euro non comporterà l’integrale annullamento dei debiti residui derivanti dai ruoli coattivi formati dagli Enti locali rende ancora più difficile comprendere quale sia la funzione attribuibile a tale procedura, ove si consideri che lo sgravio parziale non porterà alla definizione del rapporto tra contribuente/Ente impositore/Agente della riscossione (che sarebbe potuto derivare solo dalla completa eliminazione di partite oramai datate e, quindi, sempre più difficili da riscuotere), ma si tradurrà in una riduzione parziale delle somme dovute, che molto difficilmente potrà portare i debitori a decidere di pagare le somme residue, per definire posizioni pendenti da molti anni, fermo restando che i residui relativi alle partite di ruolo coattivo iscritte negli anni dal 2000 al 2010 dovrebbero essere già stati integralmente stralciati nel 2018.
Stralcio delle cartelle e novità per i Comuni
Un’altra novità portata dal comma 229 della L. 197/2022 è quella per cui lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 opererà ex lege per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, e che dovrà essere comunicato, entro la medesima data, all’Agente della riscossione, nonché pubblicato nel sito internet istituzionale.
La nuova procedura di stralcio, a differenza di quella introdotta nel 2018, attribuisce quindi al Comune la possibilità di stabilire la non applicabilità ai propri crediti iscritti a ruolo coattivo delle disposizioni di cui ai sopra citati commi 227 e 228, con conseguente prosecuzione della riscossione dell’intera partita iscritta a ruolo coattivo, con tutti i relativi accessori, al pari peraltro di quanto avviene per i crediti riscossi dal Comune tramite ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 (ove effettuata direttamente da parte dell’Ente o affidata ad un concessionario locale di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997), cui non estende la procedura di annullamento parziale dei crediti iscritti a ruolo coattivo.
Le conseguenze della nuova procedura di stralcio parziale delle partite di ruolo coattivo
La nuova procedura di stralcio parziale delle partite di ruolo coattivo determinerà di conseguenza inevitabili disparità di trattamento tra i contribuenti, oltre a poter determinare indubbi riflessi sul bilancio comunale, che dovrebbero essere preventivamente valutati da parte dei singoli Comuni (ove si consideri che – non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all’Ente – l’applicazione di tale istituto determinerà la riduzione delle poste attive, ove le stesse siano ancora iscritte a bilancio come residui attivi), rendendo quindi sicuramente preferibile l’adozione di un provvedimento di rifiuto dell’applicazione di tale procedura di sgravio, considerato il suo impatto parziale sulle procedure di riscossione coattiva.
Poiché la normativa prevede che la mancata adesione alla procedura di stralcio parziale dei carichi da ruolo coattivo prevista dai commi 227 e 228 dovrà essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, senza tuttavia specificare quale sia l’organo politico competente all’approvazione di tale atto, IFEL, nella nota di approfondimento predisposta in data 7 gennaio 2023, ha indicato che sia l’eventuale provvedimento di adesione alla procedura di stralcio, che quello di non adesione, dovrebbero essere adottati da parte del Consiglio Comunale, rientrando tra le disposizioni di natura regolamentare finalizzate a disciplinare l’applicazione dei tributi.
L’indicazione fornita da IFEL
Sotto questo profilo, si ritiene che l’indicazione fornita da IFEL non sia condivisibile, ove si consideri che, mentre la decisione espressa di accedere allo stralcio delle cartelle (sicuramente preferibile al silenzio-assenso previsto dalla norma, considerata la sua incidenza sulle entrate del Comune) dovrebbe sicuramente essere adottata da parte del Consiglio Comunale, comportando una parziale rinuncia alle entrate dell’Ente, da definire necessariamente a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell’adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare, al contrario, la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, dovrebbe rientrare nelle competenze della Giunta, costituendo di fatto esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000.
Rimettere la decisione alla Giunta?
La scelta di rimettere alla Giunta la decisione di non dare applicazione allo sgravio parziale dei ruoli coattivi affidati fino al 31 dicembre 2015, oltre ad essere conforme al dettato normativo sopra richiamato, appare altresì preferibile, in quanto permetterà ai Comuni di rispettare il termine per l’adozione di tale provvedimento, che il Legislatore ha fissato entro una data talmente ristretta (il 31 gennaio 2023), da sembrare più che altro finalizzata a fare in modo che i Comuni non possano rispettarla, accedendo in questo modo, a fronte del conseguente silenzio-assenso, alla procedura di sgravio dei ruoli coattivi, che – proprio in considerazione della sua possibile incidenza sui bilanci dei Comuni – avrebbe in realtà dovuto essere rimessa esclusivamente ad un provvedimento espresso da parte dell’Ente impositore, accordando un termine più congruo per la sua adozione, considerato che – essendo previsto che la cancellazione verrà effettuata al 31 marzo 2023 – oltre due mesi di preavviso non appaiono necessari perché Agenzia Entrate-Riscossione possa procedere alla cancellazione parziale dei ruoli coattivi nei termini previsti per legge.
Sempre sotto questo profilo, si ritiene che i Comuni che rimetteranno alla Giunta l’adozione della delibera di mancata applicazione dello stralcio potranno poi sempre decidere – ove lo dovessero ritenere opportuno – di sottoporre la deliberazione alla presa d’atto da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che – ove la stessa non dovesse intervenire entro il 31 gennaio 2023 – la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la delibera di Giunta.
Un adempimento inutile?
L’inutilità dell’adempimento rimesso ai Comuni dai commi 227 e 228 risulta peraltro ancora più evidente, ove si consideri che il successivo comma 231 della L. 197/2022 permetterà a tutti i contribuenti di definire, con gli stessi benefici previsti dallo stralcio parziale, tutte le cartelle notificate fino al 30 giugno 2022, introducendo quindi un condono molto più rilevante e che estenderà i suoi effetti anche agli atti più recenti emessi dal Comuni, ai quali – in relazione a tale seconda procedura di definizione agevolata – non è stata inspiegabilmente accordata nella Legge di bilancio la possibilità di manifestare la propria contrarietà allo sgravio parziale delle cartelle in cui siano iscritti propri crediti.
Conclusioni
Dall’analisi sopra riportata emerge quindi in modo evidente l’esigenza per i Comuni di ottenere uno spostamento del termine del 31 gennaio 2023 per l’adozione del provvedimento di mancata adesione allo sgravio parziale delle cartelle da ruolo coattivo in relazione ai crediti inferiori a mille euro, ma soprattutto di ottenere l’integrazione della previsione dettata dal comma 231, introducendo, anche in relazione a tale seconda procedura di definizione agevolata, la possibilità per gli Enti locali di decidere di non renderla attivabile per le proprie entrate, in quanto tale procedura di stralcio delle sanzioni e degli interessi, riguardando crediti anche molto recenti, che costituiscono quindi dei veri residui attivi, potrebbe avere effetti devastanti per i bilanci degli Enti locali, oltre a comportare un ulteriore aumento delle percentuali di mancato pagamento spontaneo e da accertamento dei tributi, nell’aspettativa della proposizione di ulteriori forme di definizione agevolata.
Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Fogagnolo e del Dott. Orazio Mammino