posizioni-organizzative-enti-locali-aranUn recente parere dell’Aran in materia di organizzazione del personale analizza la nuova disciplina delle posizioni organizzative negli enti locali.


Disponibile il parere CFL162 del 2022 dell’Aran, che fornisce alcune delucidazioni sulla nuova disciplina delle posizioni organizzative negli enti locali.

Si ricorda che le posizioni organizzative sono caratterizzate dalla assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato. L’istituzione delle posizioni organizzative è volta a far emergere livelli di responsabilità intermedi ed in particolare è finalizzata a supportare l’azione del dirigente, assegnando ai titolari la responsabilità nella gestione delle problematiche operative della struttura.

Infine il diritto all’indennità di posizione organizzativa nasce solo all’esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva, desumendosi l’inesistenza di un obbligo incondizionato all’istituzione di posizioni organizzative da parte delle aziende e degli enti di comparto.

Nuove posizioni organizzative negli enti locali: il parere dell’ARAN

Nello specifico si richiedeva:

E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?

Questa qui di seguito è la risposta dell’Aran.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali  richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui il testo completo del parere dell’Aran.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it