Ecco alcune utili indicazioni sul Congedo Straordinario Legge 151: a chi spetta e di cosa si tratta?


Il nostro ordinamento prevede accanto ai più noti permessi 104 altre tipologie di assenze retribuite per coloro che devono assistere familiari disabili: in particolare, il Dlgs. n. 151/2001 ha introdotto un congedo straordinario disabili per i dipendenti che siano familiari di persona con handicap grave.

Scopriamone di più.

Congedo Straordinario Legge 151

Molti conoscono la legge 104, ma molti di meno conoscono il congedo straordinario della Legge 151.

Si tratta di un periodo di assenza dal lavoro di due anni totali nell’arco della vita lavorativa indennizzata in base alla retribuzione relativa del mese di lavoro precedente il congedo straordinario.

Normativa

Questo congedo retribuito, definito inizialmente dalla Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151)  ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.

Il D.lgs. n. 151/2001 ha così introdotto un congedo straordinario disabili per i dipendenti che siano familiari di persona con handicap grave.

Si tratta, nello specifico, del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53“.

In cosa consiste?

Come abbiamo anticipato sopra è un periodo di assenza dal lavoro di due anni totali nell’arco della vita lavorativa indennizzata in base alla retribuzione relativa del mese di lavoro precedente il congedo straordinario.

Tale limite va da considerarsi complessivo fra tutti gli aventi diritto e per ciascuna persona con disabilità grave.  Ha decorrenza immediata dalla data di presentazione della domanda.

A chi spetta?

I requisiti che fanno sussistere il diritto di richiedere il congedo straordinario sono:

  • essere lavoratori dipendenti (compresi i contratti part-time);
  • deve sussistere una situazione di disabilità grave (riferimento art. 3 comma 3 della legge 104/92) certificata dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (riferimento art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno (inteso per tutte le 24 ore, presso strutture ospedaliere sia pubbliche che private, con assistenza sanitaria continuativa) del familiare in situazione di disabilità grave.

A differenza dei permessi 104, il congedo straordinario spetta secondo un preciso ordine di priorità a:

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori naturali, adottivi o affidatari se manca il coniuge, è deceduto o colpito da patologie invalidanti;
  • Figlio convivente se i genitori mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • Fratelli o sorelle se i figli mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • Parenti o affini entro il 3° grado conviventi se fratelli o sorelle mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti.

A chi non spetta?

Il congedo straordinario non spetta per i lavoratori:

  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • a domicilio;
  • agricoli giornalieri;
  • autonomi;
  • parasubordinati;
  • durante le pause di sospensione contrattuale per i part-time verticali;
  • in situazioni di ricovero a tempo pieno;
  • le stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

I permessi legge 104/1992 e il congedo straordinario del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza della stessa persona disabile.

Convivenza

Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla convivenza. Per convivenza si intende la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.

Tale requisito si ritiene soddisfatto, qualora sia il soggetto che presta assistenza sia il disabile, abbiano la stessa residenza anagrafica riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico, anche se interni diversi.

Sempre al fine di agevolare l’assistenza, il requisito della convivenza si ritiene soddisfatto anche quando sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

Come presentare domanda?

La presentazione della domanda per il congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso questi canali:

  • web (tramite portale INPS);
  • Patronati;
  • Contact Center Multicanale: 803164 (gratuito) da telefono fisso 06164164 (tariffazione a carico dell’utenza) da telefoni cellulari.

Si rimanda al sito INPS anche per la compatibilità con altre tipologie di permesso.

Durata

La fruizione del congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa del dipendente.

Ciò per dire che la durata complessiva di due anni di congedo per assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità deve essere considerata sia in capo al singolo soggetto che potrebbe assistere anche più di un familiare con handicap in situazione di gravità, sia complessivamente in capo a tutti i familiari aventi titolo all’assistenza dello stesso disabile.

Al fine del computo dei due anni di congedo, deve essere ricompreso anche il congedo non retribuito ex l. 53/2000 eventualmente già fruito.

Ferie, tredicesima, Tfr e pensione

Infine, la normativa sulla fruizione del congedo straordinario, di cui alla legge 151 stabilisce che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Quindi, nei giorni di congedo straordinario per assistere il familiare non maturano ferie, rateo tredicesima e quota TFR, che saranno calcolati in base all’effettivo lavoro prestato.

Nei due anni di fruizione del congedo straordinario legge 151, i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa, valida ai fini della misura e del calcolo. Quindi ai fini pensionistici non si perde niente, ai fini del TFR i ratei del periodo in cui si è fruito del congedo non sono calcolati, quindi si perde il TFR limitatamente al periodo di congedo.

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto