contratto-di-convivenzaEcco tutte le informazioni utili relative al Contratto di Convivenza: scopriamone di più in questo breve approfondimento.


Ricordiamo che i conviventi vantano diritti diversi a seconda si tratti di convivenze ovvero unioni civili o convivenze di fatto.

Si pone il problema talvolta di capire come dimostrare di essere o essere stati conviventi del partner o del compagno per esercitare i propri diritti.

Coppie di fatto e unioni civili

Si definiscono coppie di fatto quelle coppie che pur avendo una certa stabilità basata sulla convivenza non accedono volontariamente a nessun istituto giuridico (né matrimonio, né unione civile) per regolare la loro vita familiare.

Invece si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio.

I conviventi di fatto, come stabilito dalla Legge Cirinnà, sono pertanto due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno.

Ma come si può provare la coppia di fatto non registrata in Comune?

Lo si può fare attraverso i seguenti documenti:

  • il certificato di residenza;
  • il certificato di stato di famiglia;
  • e ancora il certificato di nascita dei figli;
  • i contratti cointestati (mutuo, assicurazione, ecc.);
  • e infine le dichiarazioni testimoniali.

Contratto di Convivenza

Presupposti per la stipula di questo contratto sono i seguenti:

  • la convivenza di fatto risulta da una corrispondente iscrizione anagrafica
  • e che i conviventi, maggiorenni e non interdetti, liberi da vincolo matrimoniale o di unione civile, non hanno stipulato altro analogo contratto in corso di validità.

Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

La legge rimette la stipulazione di questi contratti all’assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firme dei conviventi lo invieranno all’anagrafe per l’iscrizione. Si tratta di cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente).

Il ruolo dell’anagrafe del Comune

L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “convivente di fatto” e/o di “convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.

Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare l’allegato modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.

I nuovi certificati anagrafici on line

Ricordiamo, per concludere, che dal 15 novembre scorso è attivo il servizio che consente di ottenere i certificati anagrafici on line in maniera autonoma e gratuita.

Questo nuovo servizio e questa nuova banca dati Nazionale consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire “servizi digitali” Facili, Accessibili, Efficienti, Sicuri.

Inoltre l’interoperabilità tra Enti, consente al Cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza.

Per cui se prima le identità di tutti i cittadini erano disperse in quasi ottomila comuni, oggi sono raccolte in un’unica Anagrafe.

Maggiori informazioni sono disponibili in questo articolo.

 


Fonte: articolo di Giusy Pappalardo