impresa-iscritta-camera-commercio-inattiva-appaltiLa decisione in merito all’eventuale esclusione dagli appalti di un’impresa, iscritta a Camera di Commercio ma ancora inattiva al momento della partecipazione alla gara, arriva nella Sentenza n. 4474 del Consiglio di Stato.


Nel caso in esame il disciplinare di gara richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in applicazione dell’art. 83, comma 1, lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016.

L’aggiudicataria era però inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e lo è rimasta almeno sino all’aggiudicazione della gara.

Fuori dagli appalti l’impresa iscritta a Camera di Commercio ma ancora inattiva?

Nello specifico l’art. 9 del disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara, disponeva i seguenti requisiti:

  •  assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del del D.Lgs. 50/2016;
  • assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001;
  • iscrizione alla Camera di Commercio (registro Imprese) per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento.

Secondo i giudici la dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività (oggetto dell’affidamento) vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.

Ciò esclude dunque la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata.

Secondo la Sentenza, infatti:

“La giurisprudenza avverte, altresì, che ai fini in discussione non può giovare il fatto della mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati.”

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it