soccorso-istruttorio-ritardo-consiglio-di-statoIn una recente Sentenza del Consiglio di Stato si fa chiarezza sui casi di Soccorso Istruttorio in ritardo e sull’eventuale esclusione dalla gara d’appalto.


Nel caso in esame la questione sottoposta al Collegio ruota intorno ad un unico punto: il ritardo di 52 minuti nella presentazione della documentazione richiesta mediante il soccorso istruttorio.

Scopriamo nello specifico come si sono pronunciati i giudici amministrativi.

Soccorso Istruttorio in ritardo: il parere del Consiglio di Stato

Per i giudici si tratta di un ritardo, da un lato irrilevante, dall’altro lato scusabile.

Irrilevante, in quanto non è in alcun modo messa in dubbio la perentorietà del termine previsto dalla norma sul soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016). Che, come noto, connette l’esclusione alla mancata regolarizzazione nel termine dato, vista la necessità di assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente.

Nel caso qui esaminato, il ritardo di pochi minuti nella presentazione della documentazione richiesta non ha prodotto alcun effetto pratico negativo sulle operazioni di gara, che sono andate avanti senza alcun impedimento. Si è così potuto appurare che non sussisteva alcuna ragione ostativa alla partecipazione del soggetto alla procedura di gara.

Sono poi state addotte ragioni più che plausibili volte a giustificare l’innocuo ritardo nella presentazione della documentazione. Ragioni (malfunzionamento della rete derivante dalla esecuzione di lavori per l’installazione della fibra ottica) che, nella peculiare situazione, dovevano essere valutate dalla Stazione appaltante, come ha in modo condivisibile osservato il giudice di prime cure.

Il testo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it