In questo breve articolo riassiumiamo i punti più importanti che riguardano l’attuale Codice di Giustizia Sportiva. Scopriamone di più.
Si ricorda che il Codice di giustizia sportiva regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia davanti alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate.
Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.
Scopriamo più nel dettaglio quali sono le specifiche di questo codice normativo applicato allo Sport.
Codice di Giustizia Sportiva
Il nuovo Codice è stato emesso con delibera 1590 del 9 aprile 2018 da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
Qui di seguito riepiloghiamo alcuni punti, che troverete approfonditi meglio nel testo completo del Codice, in calce a questo articolo.
Ambito di applicazione del Codice
Il Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia e non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.
Processo Sportivo
Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
Organi di giustizia
Sono organi di giustizia presso la Federazione:
- Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
- Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
Poteri degli organi di giustizia
Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri.
Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio.
Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza. Se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia
Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia
Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia.
Il contributo non deve comunque essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia.
Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.
Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice.
Registri dei procedimenti
Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale.
Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l’apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a:
- relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale;
- poi notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale;
- inoltre comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare del Procuratore federale;
- determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale;
- e infine istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.
Revisione o revocazione
Risulta ammesso il giudizio di revisione:
- Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell’incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport
- e contro le decisioni di quest’ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto anche su istanza del Procuratore federale.
Il ricorso inoltre si ammette
- quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false
- o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall’acquisizione del documento.
In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d’Appello Federale.
Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all’autorità giudiziaria contro la decisione dell’organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.
Il testo completo del Codice
A questo link potete consultare il testo completo del Codice di Giustizia Sportiva.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it