Personale della Scuola: come si va in pensione nel 2022? FLC CGIL, INCA CGIL e SPI CGIL hanno predisposto un volantone riassuntivo dei criteri per l’accesso al pensionamento dal 1° settembre 2022.
Il MIUR con la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 (con relativa tabella) ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del decreto sulle cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2022.
La nota riguarda tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in servizio all’estero e che ha i requisiti per andare in pensione dal 1° settembre 2022.
Personale della Scuola: ecco come andare in Pensione nel 2022
Le domande vanno presentate entro la data del 31 ottobre 2021.
La scadenza per la presentazione delle domande, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, è dunque fissata al 31 ottobre 2021 per tutto il personale scolastico, a eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.
Le stesse tempistiche sono previste per l’eventuale revoca dell’istanza precedentemente inoltrata.
È utile segnalare che il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 31 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2022.
Come si presentano le domande
DOMANDA DI DIMISSIONI: salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. Sul nostro sito è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione.
La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest’anno potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.
La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione “ordinarie” (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti); la seconda conterrà esclusivamente l’istanza relativa alla cosiddetta quota 100.
Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l’INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di quota 100.
Gli interessati al mantenimento in servizio a tempo parziale, sono tenuti ad esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.
Il personale in servizio all’estero presenta l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
DOMANDA DI PENSIONE: deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: si presenta all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale
Il trattenimento in servizio può essere accordato al personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 non abbia maturato a quella data l’anzianità contributiva di 20 anni, ma solo quando tale requisito risulti raggiungibile entro i 71 anni.
Il personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato dal dirigente scolastico al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri.
Come si va in pensione
Nella tabella allegata alla circolare vengono riepilogati i requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo, ignorando completamente chi dovesse trovarsi nel sistema contributivo puro
Pensione di vecchiaia
- per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi (art.24, commi 6 e 7 della L. 214/2011)
67 anni al 31 agosto del 2022 d’ufficio
67 anni al 31 dicembre del 2022 a domanda.
- per lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose, con almeno 30 anni di contributi, per i quali si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’aspettativa di vita (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17)
66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 d’ufficio
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 a domanda.
Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.
Pensione anticipata (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)
- per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2022;
- per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2022.
Opzione donna (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 178/2020 art. 1 c.336)
- anzianità contributiva minima 35 anni al 31 dicembre 2020
- età anagrafica 58 anni al 31 dicembre 2020
L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Nella legge di bilancio per il 2022 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire adeguata informazione.
Quota 100 (L.26/2019)
- anzianità contributiva minima 38 anni al 31 dicembre 2021
- età anagrafica 62 anni al 31 dicembre 2021.
Cumulo e totalizzazione
- Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse.
Anche quest’anno abbiamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma ancora non sappiamo se la richiesta sia stata accolta da parte dell’Amministrazione e dell’INPS.
In caso contrario si suggerisce agli interessati di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo.
N.B.
L’Amministrazione ha l’obbligo di collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni entro il 31 agosto 2022.
Sistema contributivo puro
Riteniamo che la scheda debba essere integrata con le indicazioni per chi si trova nel sistema contributivo puro, ovvero per chi vanta la prima contribuzione accreditata dal 1° Gennaio 1996.
Pensione di vecchiaia:
Requisiti minimi al 31 dicembre 2022
- 67 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva se l’importo della pensione non è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale
- 71 anni di età anagrafica e 5 anni di contributi effettivi
Pensione anticipata:
requisiti minimi al 31 dicembre 2022
- 64 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi effettivi se l’importo della pensione non è inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale
Il volantone
A questo link potete scaricare il volantone dei Sindacati.
Fonte: FLC CGIL