sanzioni-disciplinari-pubblico-impiegoSanzioni Disciplinari Pubblico Impiego: ecco una breve panoramica con alcune indicazioni molto utili.


Ricordiamo infatti che i vari CCNL identificano gli obblighi comportamentali e disciplinari del dipendente. Il dipendente deve lavorare con impegno e responsabilità, rispettando i principi del buon andamento, del rispetto della legge e dell’interesse pubblico.

Cosa accade quando tutti questi buoni principi vengono violati?

Vediamo qui di seguito una rassegna estremamente sintetica riguardante le sanzioni e i principi di gradualità che devono essere rispettati quando vengono applicate le medesime.

Sanzioni Disciplinari Pubblico Impiego

Ovviamente il consiglio è sempre quello di attenersi alle disposizioni di buon andamento e correttezza inserite nel Contratto Nazionale.

Perà è bene sapere a cosa si va incontro quando si violano queste disposizioni.

Ricordiamo che il D.Lgs. 150/2009 afferma che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare recante l’indicazione delle sanzioni e delle infrazioni (determinate dai contratti collettivi) equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

Con la novella del 2009 la competenza della contrattazione collettiva riguarda ora solo la tipologia di infrazioni e sanzioni (codice disciplinare propriamente detto).

Infine si ricorda che in uno degli ultimi Consigli dei Ministri è arrivato l’ok al nuovo Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici: lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in Consiglio dei ministri, reca infatti diverse modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici attualemente in vigore (dpR n. 62/2013).

Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili in questo articolo.

Il concetto di potere disciplinare

La violazione dei doveri che un impiegato ha verso la PA realizza un illecito che comporta l’applicazione nei suoi confronti di sanzioni di natura disciplinare che qualificano l’illecito e la relativa responsabilità.

Il potere disciplinare deriva dal rapporto di servizio ed ha la funzione di mantenere l’ordine e la disciplina nello svolgimento di tale rapporto, assicurando l’adempimento dei doveri d’ufficio.

A differenza del diritto penale, fondato su un potere di supremazia generale, quello disciplinare non si attua a causa del verificarsi di condotte vietate esplicitamente da una norma di legge sotto la comminatoria di una sanzione, ma per qualunque fatto o comportamento che si manifesti come violazione di un dovere da parte di un impiegato ovvero non risulti confacente alla dignità dell’ufficio.

Sanzioni applicabili

Le sanzioni previste dai codici sono:

  • rimprovero verbale
  • rimprovero scritto
  • multa fino a 4 ore
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg.
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg. fino ad un massimo di sei mesi
  • licenziamento con preavviso
  • licenziamento senza preavviso

Sospensione dal servizio

La sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi è stata introdotta con la tornata contrattuale 2002-2005.

L’adozione di tale sanzione comporta la privazione della retribuzione fino al decimo giorno e la corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione (oltre agli assegni familiari) dall’undicesimo giorno in poi. La misura incide, inoltre, sull’anzianità di servizio, dalla quale andrà scomputato il periodo trascorso in sospensione.

Licenziamento disciplinare

Con i codici disciplinari ha fatto ufficiale ed effettivo ingresso nella regolamentazione del lavoro pubblico il licenziamento disciplinare, con preavviso e senza preavviso.

L’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 stabilisce si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di:

  • la falsa attestazione della presenza in servizio
  • l’assenza ingiustificata per periodi superiori a tre giorni
  • l’ingiustificato rifiuto ad un trasferimento interno disposto per motivate esigenze di servizio
  • le dichiarazioni false o le false attestazioni per ottenere assunzioni o progressioni di carriera
  • le reiterate condotte aggressive, moleste ed offensive
  • la condanna penale definitiva per reati per i quali è prevista l’interdizione dai pubblici uffici
  • il prolungato (riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio) insufficiente rendimento.

Gradualità e proporzionalità delle sanzioni

Infine, si devono sempre e comunque applicare i principi di gradualità e proporzionalità nei procedimenti con sanzioni rispetto alle infrazioni.

In particolare, si dovrà guardare:

  • alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
  • al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
  • all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
  • alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
  • al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
  • al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
  • ed infine al comportamento verso gli utenti.

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto