Aggiornati i redditi per la corresponsione della quattordicesima mensilità sulla pensione con la mensilità di luglio.
Pensioni, Quattordicesima Luglio 2020: ecco a chi spetta. A fornire indicazioni è l’Inps con il messaggio inps 2593/2020 con il quale, come di consueto, vengono comunicate le nuove fasce reddituali annuali.
Quattordicesima Luglio 2020
Come noto dal 2017 il bonus riconosciuto con la mensilità di luglio di ogni anno ai pensionati Inps con più di 64 anni risulta
- incrementato del 30% per i pensionati con redditi inferiori a 1,5 volte l’importo del trattamento minimo vigente nell’assicurazione generale obbligatoria (cioè 515,05 euro al mese)
- ed esteso, nei confronti dei pensionati con redditi inferiori a 2 volte il predetto trattamento minimo (poco più di 1.030 euro al mese lordi).
L’importo della quattordicesima oscilla così tra i 336 e i 655 euro a seconda
- del reddito annuo del percettore (non rileva quello del coniuge)
- e della contribuzione sulla base della quale risulta liquidata la pensione.
Nessun beneficio spetta ai pensionati titolari di una pensione o redditi superiori a 1.030 euro al mese.
Si rammenta che al fine del raggiungimento del reddito conta non solo la pensione di cui il pensionato è titolare ma anche eventuali prestazioni di invalidità civile (fa eccezione però l’indennità di accompagnamento).
Le fasce di garanzia
L’Inps conferma, inoltre, la presenza di specifiche fasce di garanzia per coloro il cui reddito splafona la prima fascia (1,5 volte il trattamento minimo inps): in tali circostanze il tetto massimo reddituale oltre il quale il beneficio non spetta (o spetta in misura minore) deve essere incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.
Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte, ovvero, a 2 volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parolasi corrisponda fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Ciò comporta, ad esempio, che un lavoratore con un reddito pari a 10.050 euro annui (superiore quindi al limite di 1,5 volte il minimo Inps) avrà diritto ad una somma aggiuntiva pari a 430€ e non all’importo di 336€ stabilito per i lavoratori con redditi compresi nella fascia superiore.
Pagamento d’ufficio
Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2020 ovvero di dicembre 2020 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico (cioè i 64 anni) successivamente al 31 luglio 2020 o per coloro divenuti titolari della pensione nel corso del 2020. L’importo sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2019 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2020.
Nello specifico:
- nel caso di prima concessione, si valutano tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020;
- nel caso di concessione successiva alla prima si valutano i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2020. E i redditi diversi da quelli oggetto di comunicazione al Casellario centrale, conseguiti nel 2019.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono in ogni caso presentare domanda, on line attraverso il sito internet dell’Istituto se in possesso delle credenziali di accesso:
- PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- ovvero, tramite un patronato.
A questo link il testo completo del Messaggio INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it