Pensioni, la domanda di riscatto del dipendente pubblico non si prescrive? Ecco alcuni charimenti in merito all’eventale decadenza della domanda di riscatto per pensione dei dipendenti pubblici.
Decadenza domanda riscatto per pensione Dipendenti Pubblici: non si applica per i lavoratori del settore pubblico?
Una delle problematiche cui spesso si trovano di fronte lavoratori e pensionati riguarda le conseguenze dell’omessa trattazione delle istanze di riscatto. O di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentate all’Inps.
Si tratta di situazioni che si presentano sporadicamente ma che sono fonte di apprensione. In quanto possono, nella peggiore delle ipotesi, pregiudicare o ritardare anche l’andata in pensione.
Decadenza domanda riscatto per pensione: per i Dipendenti Pubblici non vale?
L’Inps non ha mai invocato l’operatività della decadenza in questione, che trova, invece, pacificamente applicazione unicamente nel settore privato.
Dal punto di vista legislativo occorre, ricordare che anche per le domande di riscatto o di ricongiunzione vige il principio del silenzio-rifiuto in base al quale in difetto di comunicazione da parte dell’ente previdenziale la domanda si intende respinta con conseguente applicabilità dell’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 47, d.p.r. n. 639/1970.
Questo principio è stato avvalorato anche dalla Corte di Cassazione (si veda ex multis la sentenza 20924/2018). In sostanza se entro tre anni (erano 10 per le domande presentate sino al 6.7.2011) decorrenti dalla data prevista per l’esaurimento del procedimento amministrativo (cioè dal 300° giorno successivo alla data di presentazione della domanda) non viene presentato ricorso giudiziario l’assicurato decade definitivamente dalla possibilità di far accertare il diritto al riscatto o alla ricongiunzione presso un Tribunale.
Con perdita definitiva, pertanto, della possibilità di ottenere la trattazione dell’istanza con i coefficienti e le retribuzioni in possesso al momento della domanda originaria. L’inerzia dell’assicurato può portare, pertanto, al sostanziale rigetto della domanda di riscatto o di ricongiunzione. E all’obbligo di ripresentazione della stessa ad una data successiva con oneri ampiamente superiori quanto maggiore è il tempo trascorso rispetto alla data originaria.
Ecco perchè non decade
Questo principio è importante e vale a mettere in guardia molti lavoratori dai rischi di una prolungata inazione ma si può anticipare, per evitare inutili allarmismi, che quanto detto non vale per le gestioni del pubblico impiego. In ambito pubblicistico, infatti, l’Inpdap (ed ora Inps) non ha mai invocato l’operatività della decadenza in questione, che trova, invece, pacificamente applicazione unicamente nel settore privato.
Nell’ambito pubblico la regola è stata sempre nel senso di trattare le domande di riscatto o di ricongiunzione con ampio ritardo rispetto alla data della loro presentazione. Ancora oggi migliaia di domande risalenti ai primi anni ’90 attendono di essere trattate dall’ente previdenziale, impensabile quindi che siano dichiarate “prescritte”.
vero….io, dipendente privata fino al 96 e da allora dipendente pubblica ho presentato la domanda nel 1997 e ancora sul sito dell’inps risulta “in lavorazione”. Chiedendo al sito INPSRISPONDE mi dicono che devo presentare la ricevuta…..