Decreto Crescita 2019, assunzioni Pubblico Impiego: ecco le regole introdotte su assunzioni del personale, fabbisogni e limiti al trattamento del salario accessorio.
L’articolo 33, comma 2, del decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio, cambia ad esempio le regole del calcolo al limite del salario accessorio e detta le regole su come il Decreto Crescita 2019 e le assunzioni nel Pubblico Impiego si intreccino in maniera decisa.
Decreto Crescita 2019, assunzioni Pubblico Impiego: le modifiche
Secondo l’articolo sopra citato, al fine di consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di
- mitigazione rischio idrogeologico e ambientale
- manutenzione di scuole e strade
- opere infrastrutturali
- edilizia sanitaria
- e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145
Comuni e Regioni possono procedere possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Efermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
Questo sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione. Considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Gi Enti Locali in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
A decorrere dal 2025 Comuni e Regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
Limite al trattamento accessorio
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.