Passaggio al regime forfetario, i requisiti di legge previsti. L’adesione rappresenta il sistema naturale per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro.
A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, il contribuente in possesso delle prerogative per accedere al regime forfetario può aderire a tale sistema agevolato in deroga al vincolo triennale stabilito in caso di opzione per il regime di tassazione ordinario. Questo il principale chiarimento fornito con la risposta n. 107/2019.
Il quesito
Il quesito riguardante la possibilità di applicare il regime naturale forfetario a partire dal 1° gennaio 2019, senza rispettare il vincolo triennale connesso all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato è stato posto da un commercialista che svolge attività di consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro e che ha adottato fino al periodo d’imposta 2016 il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni.
L’anno successivo, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfetario, attraverso la presentazione della dichiarazione Iva, ha esercitato l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato.
L’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni presentate dal commercialista rileva che lo stesso ha adottato il sistema di tassazione ordinario, che ha continuato a utilizzare pur possedendo, dal 2017, i requisiti per adottare il regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.
La risposta
Il regime agevolato è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015, modificato dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della Stabilità 2016 e poi profondamente rinnovato dalla legge di bilancio 2019 che all’articolo 1, commi da 9 ha 11 ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come sola condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro.
Nel caso preso in considerazione, pertanto, si applica il dispositivo dell’articolo 1, del Dpr 442/1997 secondo il quale – in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del stesso Dpr nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta – è possibile “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”, e quindi il contribuente, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello agevolato già a partire dal periodo d’imposta 2019.