Pensione di Cittadinanza 2019, a chi spetta? Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nel «Manuale» pubblicato sul proprio sito web, aggiungendo alcuni dettagli per cittadini ed operatori del settore.
La pensione di cittadinanza 2019 a chi spetta in parole povere? Domande al via dal 6 Marzo.
Tutti i componenti del nucleo familiare dovranno avere compiuto almeno i 67 anni. Ancora da chiarire le modalità di accredito delle somme.
Pensione di cittadinanza ai nastri partenza. Dal prossimo 6 marzo i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti con almeno 67 anni potranno presentare domanda per la prestazione. Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nel «Manuale» pubblicato sul proprio sito web, aggiungendo alcuni dettagli per cittadini ed operatori del settore. In primo luogo l’Inps ricorda che le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà che possono accedere al sostegno in maniera più semplice senza adempimenti legati al lavoro. Sarà sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti.
Alla prestazione possono accedere solo i nuclei familiari in cui tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, abbiano compiuto un’età pari o superiore a 67 anni. Requisito che resta agganciato alla speranza di vita, pertanto, dal 2021 è destinato a crescere. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio. Le categorie beneficiarie sono le stesse del reddito di cittadinanza.
Pertanto la PdC può essere concessa ai:
a) Cittadini italiani e dell’Unione Europea;
b) Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato);
c) Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie straniera di un connazionale).
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni , di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Non possono chiedere la PdC i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
La domanda
La domanda di Rdc/Pdc può essere presentata su carta presso gli uffici postali a partire dal 6 marzo (e successivamente da ogni giorno 6 del mese); oppure online sul sito del ministero www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali Spid. Inoltre, la raccolta delle domande avverrà anche presso i Caf, dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate. Unica condizione è l’aver già presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee, alla quale l’Inps assocerà la domanda di Rdc/Pdc.
Presentata la domanda, è l’Inps che comunicherà l’accoglimento o il rigetto via e-mail e/o sms, ai recapiti indicati dai richiedenti. L’Inps non indica un termine; stando alla normativa, questo non dovrebbe andare oltre 20 giorni: è previsto che le informazioni contenute nella domanda siano inviate all’Inps entro 10 giorni lavorativi e che l’Inps dia risposta nei successivi 5 giorni lavorativi. In caso di accoglimento: arriverà una seconda comunicazione, stavolta dalle Poste; entro 30 giorni dalla mail o sms dell’Inps tutti i componenti del nucleo familiare devono rendere la Did, con eccezione dei soggetti esclusi. Ancora in alto mare, invece, le modalità di erogazione del beneficio. Le somme, infatti, non saranno accreditate tramite la Carta Rdc prevista per il reddito di cittadinanza, ma dovranno essere definite in sede di conversione del decreto istitutivo.