Pensioni Lavoratori Usuranti, nel 2019 l’uscita anticipata quando è prevista? Ecco i requisiti pensionistici previsti per l’anno in corso.
Il decreto legge sulla quota 100 (Dl 4/2019) non ha mutato i benefici previdenziali previsti nei confronti dei lavoratori addetti alle mansioni cd. usuranti e i lavoratori notturni. Anche nel 2019, pertanto, i lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti o lavori notturni, potranno guadagnare l’uscita con il quorum 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi (es. con 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi oppure con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi). I requisiti pensionistici predetti sono aumentati di un anno nel caso dei lavoratori notturni che hanno svolto attività notturna per un numero di notti comprese tra 72 e 77 l’anno; e di due anni se il numero di notti lavorate risulta compreso tra 64 e 71. I requisiti anagrafici, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2026 non saranno più adeguati alla speranza di vita Istat. Pertanto i valori di età anagrafica e contributiva e le quote stabilite dalla somma dell’età anagrafica e contributiva sono già stati cristallizzati sui valori vigenti sino al 31 dicembre 2018.
Collocamento temporale delle attivita’ svolte
Si rammenta, inoltre, che dal 2017 è stato ampliato il periodo temporale entro cui ricercare le attività usuranti svolte. In particolare occorre dimostrare di aver svolto una o più attività lavorative usuranti, sia per un periodo di tempo ameno pari a sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito, sia avendo effettuato l’attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa.
Le attività cd. usuranti Il perimetro delle attività qualificabili come usuranti o notturne resta quello tassativamente definito dal Dlgs 67/2011 e cioè: 1) gli addetti a lavori faticosi e pesanti di cui all’articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera ecc.); 2) i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» (alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011); 3) i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza non inferiore a nove posti; 4) infine i lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l’anno.
Anche quest’anno, inoltre, resta in vigore il beneficio secondo il quale per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016) che prestino attività per meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
La tavola seguente riassume i requisiti pensionistici per i lavoratori addetti alle mansioni usuranti o notturni.
Gli altri canali (se più favorevoli rispetto alle quote)
Alcuni cambiamenti si registrano quest’anno, invece, con riferimento agli altri canali di pensionamento. Che sono disponibili anche ai lavoratori usuranti e ai notturni se consentono di conseguire la pensione prima rispetto a quanto sopra esposto. In particolare nel 2019 si può uscire con la pensione di vecchiaia a: 1) 67 anni e 20 anni di contributi; 2) 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi (beneficiando della dispensa dall’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 1. co. 147-153 della legge 205/2017, i 30 anni di contributi devono essere però interamente maturati nella gestione che liquida la pensione). Senza l’applicazione di alcuna finestra (la pensione decorre cioè il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti).
Per quanto riguarda le uscite anticipate il DL 4/2019 ha cancellato retroattivamente lo scatto dei cinque mesi della speranza di vita e introdotto la quota 100. Pertanto gli addetti a mansioni usuranti possono uscire con: 1) 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall’età anagrafica; 2) 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica se risultano svolti almeno 12 mesi di lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del 19° anno di età; 3) con 62 anni e 38 di contributi (quest’ultimo requisito sarà difficilmente attivabile posto che il sopra esposto criterio delle quote assicura ai lavoratori del comparto quasi sempre una decorrenza della pensione anteriore). Nelle predette ipotesi casi è prevista una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (sei mesi per i dipendenti pubblici che escono con 62 anni e 38 anni di contributi).