pensioni-pubblico-impiego-2019Pensioni Pubblico Impiego 2019, ecco un riepilogo completo sui requisiti pensionistici previsti per quest’anno.


Nel 2019 l’età per andare in pensione, per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria, subisce diversi cambiamenti rispetto allo scorso anno. L’approvazione del decreto legge sulla quota 100 rimette in discussione numerosi aspetti della vecchia normativa che dunque è bene riepilogare pur sapendo che il quadro è ancora suscettibile di diversi cambiamenti dato che deve ancora iniziare il lungo iter di conversione in legge del provvedimento.

 

Quota 100

 

La vera novità del 2019 è la quota 100 cioè la possibilità di uscire con 62 anni e 38 anni di contributi (quota 100). In particolare chi ha i suddetti requisiti entro il 31.12.2018 può accedere alla pensione al 1° Aprile 2019, chi li matura dal 1° gennaio 2019 può accedere alla pensione dopo tre mesi dalla loro maturazione (finestra mobile). Fa eccezione a questa regola solo il settore pubblico: chi ha i requisiti maturati entro la data di entrata in vigore del DL su quota 100 la decorrenza del primo rateo è prevista per il 1° Agosto 2019; chi li matura dopo tale data l’attesa è di sei mesi. E’ garantita la finestra al 1° settembre 2019 per il comparto scuola con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo.

 

Pensioni Anticipate

 

Il Governo ha, inoltre, fermato retroattivamente l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per la pensione anticipata scattato il 1° gennaio 2019. Pertanto anche nel 2019 si potrà andare in pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o con 41 anni e 10 mesi di contributi le donne (sia del settore pubblico che del privato). Anche qui però tornano le finestre mobili3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici con la prima decorrenza – per chi ha maturato i requisiti entro l’entrata in vigore del DL su quota 100 – al 1° Aprile 2019. Beneficiano dello stop agli adeguamenti e dell’inserimento della finestra mobile trimestrale anche i lavoratori precoci.

 

Pensione di vecchiaia

 

Non ci sono cambiamenti invece per la pensione di vecchiaia che vede confermato lo scatto di cinque mesi dell’aspettativa di vita. In particolare nel 2019 l’età pensionabile sale da 66 anni e 7 mesi a 67 anni fermo restando un minimo, di regola, di 20 anni di contributi. Lo scatto non si applica ai lavoratori addetti alle mansioni gravose con almeno 30 anni di contribuzione che, pertanto, mantengono l’uscita a 66 anni e 7 mesi.

 

Cumulo contributivo

 

Tutti i requisiti contributivi, è bene ricordarlo, possono essere raggiunti con maggiore facilità grazie al cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge 228/2012 come riformata dalla legge 232/2016: in sostanza il lavoratore può mettere assieme la contribuzione sparsa in diverse gestioni previdenziali non coincidente temporalmente al fine di guadagnare il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata ed anche per la quota 100 senza necessariamente ricorrere alla totalizzazione (in diversi casi più penalizzante) o alla ricongiunzione onerosa dei periodi. Il cumulo è consentito anche con riferimento alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti (ad eccezione del caso in cui si debba raggiungere il requisito contributivo di 38 anni per la quota 100).

 

A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.

 

Gli scivoli per le categorie disagiate

 

Proseguono anche nel 2019 gli scivoli pensionistici per le categorie lavorative più deboli (disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregivers e addetti alle mansioni gravose) introdotti dallo scorso anno con la legge 232/2016. Si tratta in particolare dell’Ape sociale, cioè un’indennita’ di accompagnamento alla pensione dai 63 anni e, come accennato, la pensione anticipata con un requisito di contribuzione ridotto a 41 anni per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Chi matura i requisiti nel corso del 2019 dovrà, come accaduto nel 2018, produrre una doppia domanda all’Inps: la prima volta alla verifica dei requisiti, la seconda volta all’accesso alla prestazione vera e propria.

 

Le altre deroghe

 

Si rinnova poi l’opzione donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31.12.2018 a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cd. opzione donna). Il 2019 sarà anche l’ultimo anno di sperimentazione dell’ape volontario, cioè l’anticipo della pensione pagato dalla banca per i soggetti che hanno 63 anni, 20 anni di contributi e si trovano a non più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. Anche gli addetti alle mansioni usuranti e notturni possono uscire con requisiti ridotti: nel 2019 l’uscita può essere agguantata con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.

 

La tavola sottostante – elaborata da PensioniOggi.it – consente una prima visione d’insieme per verificare i canali di pensionamento previsti dall’ordinamento per il 2019. Nel tempo la mappa sarà aggiornata ed ulteriormente integrata.