La Corte di Cassazione, con la sentenza 27363/2018, si pronuncia in merito ai crediti per l’amministratore di condominio uscente. Come li può ottenere il medesimo?
Nel caso di specie un amministratore faceva causa al condominio che gli aveva appena revocato il mandato, domandando il pagamento di alcune somme che aveva anticipato per il palazzo nel corso della gestione. Il condominio negava gli addebiti in quanto tale somma, a eccezione di una piccola parte, sarebbe stata interamente dovuta al mancato pagamento degli oneri da parte di una singola condomina.
La decisione
L’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del Condominio legalmente rappresentato dal nuovo
amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espleta mento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativa mente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali.
Soltanto ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote.
L’amministratore ha pertanto il diritto di chiamare in causa il condominio anche per il debito contratto dallo stesso per il mancato pagamento di uno solo dei proprietari che lo compongono.
In allegato il testo completo della Sentenza.