Nuovo regolamento di Contabilità Scuola 2018, articolo 39: approfondimenti tecnici sugli aspetti applicativi di questo articolo del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 sul nuovo Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche.
Si è svolto il previsto incontro al Ministero dell’Istruzione per approfondimenti tecnici sugli aspetti applicativi dell’articolo 39 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 sul nuovo Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche.
Com’è noto, la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018 ha suscitato l’immediata e giustificata protesta delle scuole e dei dirigenti scolastici per l’inaccettabile aggravio di responsabilità in materia di manutenzione degli edifici scolastici previsto dall’articolo 39.
Durante l’incontro l’amministrazione ha illustrato nel dettaglio le previsioni dell’articolo 39, confrontandone il testo con il previgente articolo 46 del Decreto Interministeriale 44/2001 e sostenendo che le modifiche apportate andrebbero nella direzione, perseguita dal MIUR, di circoscrivere le responsabilità già precedentemente previste, limitandone l’esercizio ai soli casi di piccola manutenzione e riparazione.
Ha inoltre aggiunto che, rispetto al testo elaborato e inviato al CSPI per il prescritto parere, è stato necessario recepire la richiesta del Consiglio di Stato di disciplinare anche la possibilità che le istituzioni scolastiche effettuassero lavori di manutenzione straordinaria con fondi propri, d’intesa con il proprietario dell’immobile.
Ha infine ricordato che è stato necessario tenere conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 145, della legge 107/2015 rispetto alle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti.
Il parere della FLC CGIL
Come FLC CGIL, oltre alla difficoltà a comprendere le motivazioni di un intervento così determinato da parte del Consiglio di Stato sul testo del decreto, abbiamo espresso il nostro dissenso rispetto all’interpretazione data dal MIUR sugli effetti dell’introduzione dell’articolo 39, rappresentando la nostra forte preoccupazione per le conseguenze che potrà avere una norma che aumenta, anziché circoscrivere, i casi in cui le scuole sono chiamate a sostituirsi agli enti locali per ripristinare la piena funzionalità degli edifici scolastici.
Abbiamo sottolineato che la legge 23/1996 riconosce agli enti locali (comuni per il primo ciclo, province per la secondaria di secondo grado) l’obbligo della fornitura e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e che, solo su richiesta delle scuole, gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici.
Abbiamo perciò ribadito che, in forza di tale previsione, qualunque indicazione regolamentare relativa a obblighi delle istituzioni scolastiche al di fuori della delega della legge 23/1996 e al di fuori della manutenzione ordinaria si configuri come illegittima, perché in contrasto con l’ambito di esercizio della attività di manutenzione degli edifici da parte delle scuole che la legge ha così chiaramente e precisamente delineato, circoscrivendola al solo caso della delega richiesta dalle scuole.
D’altro canto siamo convinti che nell’espressione “piccola manutenzione e riparazione” possano essere ricompresa una serie talmente vasta di fattispecie che solo un atto formale sottoscritto dall’ente locale e dalla scuola nell’ambito della delega previsa dalla legge, possa precisare gli ambiti e i limiti di spesa entro i quali la scuola possa autonomamente agire, escludendo automaticamente l’obbligo e la responsabilità di intervento al di fuori di quelli pattuiti.
Abbiamo infine segnalato un altro aspetto critico di natura contabile derivante dalla necessità di provvedere a continue variazioni di bilancio nel caso di utilizzo dei fondi per il funzionamentoper gli interventi urgenti di piccola manutenzione e riparazione che dovessero rendersi necessari.
Per i motivi esposti abbiamo dichiarato la nostra volontà di ottenere una modifica dell’articolo 39, comunicando di aver inserito tale motivazione nella richiesta di emendamento al ddl concretezza finalizzato al rinvio di un anno dell’entrata in vigore del nuovo regolamento contabile delle istituzioni scolastiche.
Nell’immediato, al fine di gestire l’applicazione dell’art. 39 nelle scuole, abbiamo chiesto che nelle indicazioni operative sull’applicazione del nuovo regolamento in corso di elaborazione, il MIUR chiarisca le modalità di accertamento delle uscite e delle entrate nei casi di interventi effettuati in assenza della delega richiesta all’ente locale e inviti i dirigenti scolastici a definire, in accordo con l’ente locale, modalità e limiti per l’effettuazione degli interventi di manutenzione urgenti e indifferibili.
Abbiamo inoltre chiesto al MIUR di farsi promotore di una tempestiva conferenza di servizi con i rappresentanti degli enti locali sul tema della manutenzione degli edifici scolastici.