aspettativa-pubblico-impiegoAspettativa nel Pubblico Impiego: alcune indicazioni relative ai motivi e alle condizioni per cui è possibile andare in congedo.


Aspettativa nel Pubblico Impiego. Il dipendente di una pubblica amministrazione che ha bisogno di assentarsi dal lavoro per un lungo periodo, ha diritto a un congedo straordinario, noto come aspettativa non retribuita o anno sabbatico.

In questo articolo proveremo a parlarne in maniera approfondita.

Che cos’è l’aspettativa?

L’aspettativa è di fatto una sospensione del rapporto di lavoro in cui, nella maggior parte delle situazioni, il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione. Essendo una semplice sospensione, il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro pur non effettuando alcuna prestazione, anche per lunghi periodi.

Ricordando che la regolamentazione può cambiare a seconda dei contratti collettivi e degli accordi applicati, ecco in quali casi è possibile ottenere l’aspettativa.

Aspettativa nel Pubblico Impiego: i casi principali

Il lavoratore, in sintesi, può astenersi dal lavoro e richiedere l’aspettativa per i seguenti motivi:

  • riservata a motivi familiari
  • per i corsi di dottorato
  • destinata alla cooperazione o attività umanitarie
  • per coniuge o convivente all’estero
  • riservata ai dipendenti con particolari condizioni psico-fisiche
  • e infine per vincitori di concorso

Aspettativa per motivi familiari

Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro l’art. 11 del CCNL del 14.9.2000, relativo al personale del comparto Regioni–Autonomie locali, prevede anche l’aspettativa per motivi personali.

Tale aspettativa, come tipica causa di sospensione, determina il temporaneo venire meno, per tutta la durata temporale della stessa, delle reciproche obbligazioni delle parti nell’ambito del rapporto di lavoro:

  • sia di quella del dipendente di rendere la prestazione lavorativa
  • sia di quella dell’ente, quale datore di lavoro, di corrispondere la relativa retribuzione.

Si tratta di un’aspettativa non retribuita per un tempo massimo pari a 12 mesi di durata, da utilizzare in un triennio, e dividendolo massimo in due periodi. Tra i motivi familiari c’è l’aspettativa per figli minori di 12 anni. Non è possibile usufruire di due periodi di aspettativa, anche se per motivi diversi, se non aspettando almeno 4 mesi per i  dipendenti statali o parastatali, e di 6 mesi se dipendenti degli Enti locali.

Aspettativa per i corsi di dottorato

L’aspettativa per dottorato di ricerca consiste nel diritto spettante al dipendente pubblico di essere collocato in aspettativa dall’amministrazione di appartenenza nel caso in cui risulti ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso una università. Si tratta quindi di un’aspettativa per motivi di studio e può durare per tutta la durata del dottorato di ricerca.

Non deve essere confusa con i permessi studio.

In questo caso parliamo di un’aspettativa per motivi di studio non retribuita, la cui durata è pari a tutta la durata del corso. Il lavoratore che è stato ammesso a un dottorato di ricerca viene retribuito solo se, oltre ad essere un dipendente pubblico, il dottorato non prevede una borsa di studio.

Aspettativa per cooperazione o attività umanitarie

In tal caso l’aspettativa risulta dovuta ai dipendenti impiegati all’estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo (come collaboratori).

Il contratto viene stipulato tra i soggetti per la cooperazione ed il dipendente. Inoltre viene inviato all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l’emissione dell’attestato di aspettativa per il dipendente.

I soggetti per la cooperazione assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi nei confronti del dipendente.

Si tratta di un’aspettativa per periodi superiori ai 4 mesi e inferiori ai 4 anni. Durante questo periodo di aspettativa, i dipendenti pubblici percepiscono gli assegni fissi e continuativi.

Aspettativa per coniuge o convivente all’estero

L’aspettativa per il ricongiungimento al coniuge attualmente è disciplinata esclusivamente dall’art. 13 del CCNL del 14.9.2000.

Questo CCNL prevede la possibilità, per il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, di usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni, qualora l’ente di appartenenza non possa destinarlo a prestare servizio o non possa trasferirlo nella stessa località in cui si trova il coniuge.

Qui parliamo di un’aspettativa non retribuita, concessa quando il coniuge lavora all’estero, per una durata che corrisponde a tutto il periodo di permanenza all’estero. Se l’amministrazione pubblica italiana non può trasferire il suo dipendente all’estero, in alternativa può concedere il congedo non retribuito.

Aspettativa per i dipendenti con particolari condizioni psico-fisiche

Questo tipo di aspettativa risulta riservata a dipendenti con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o riabilitativi. Inoltre, per i dipendenti con familiari o conviventi interessati da un programma di riabilitazione, hanno il diritto ad un’aspettativa non retribuita per tutta la durata del progetto.

Infine, tutti i periodi di assenza che, man mano, intervengono nell’ambito del progetto di recupero si sommano tra loro ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore interessato.

Aspettativa per vincitori di concorso

In questo ultimo caso parliamo di un periodo dove il lavoratore si assenta dal proprio impiego a tempo indeterminato per sostenere il periodo di prova nella nuova amministrazione. Periodo massimo è configurabile pari a 6 mesi.

Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione.

In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.

Ulteriori casi

Inoltre esiste anche l’Aspettativa per avviare un’impresa o un’attività professionale. Si tratta di un congedo non retribuito, previsto dal Collegato Lavoro del 2010, fruibile solo dai lavoratori pubblici, nel caso in cui vogliano avviare un’attività in proprio, professionale o imprenditoriale. Il limite massimo fruibile, a tale titolo, è di 12 mesi nell’intera vita lavorativa.

Infine c’è anche l’aspettativa per volontariato, uno dei pochi casi in cui il lavoratore continua a percepire lo stipendio; il datore di lavoro, infatti, è obbligato a versargli la retribuzione spettante. Salvo poi la possibilità di chiedere il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente.

Approfondimenti della nostra redazione sulla materia

Per chi volesse approfondire l’argomento e saperne di più riguardo alle situazioni in cui l’aspettativa chiesta dal lavoratore è retribuita, andare al link  https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/aspettativa-retribuita/

Se invece si è maggiormente interessati alle circostanze per cui non è prevista alcuna retribuzione, leggere su https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/aspettativa-non-retribuita/

In particolare, se si appartiene al mondo della Scuola o comunque si ha qualche curiosità al riguardo, potete ulteriormente approfondire nei due seguenti link:

1)  https://www.lentepubblica.it/scuola/aspettativa-non-retribuita-docenti-e-ata/

2) https://www.lentepubblica.it/scuola/aspettativa-scuola/

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto