Nel comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso, viene precisata la rivalutazione dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità.
La variazione nella media 2017 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, va applicato per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita’) e’ pari allo 1,1 per cento (comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2018).
Pertanto:
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni. L’assegno va corrisposto agli aventi diritto per l’anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari a 142,85. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.650,11;
b) l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151. L’assegno va corrisposto agli aventi diritto per l’anno 2018, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 342,62. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 17.141,45.
A questo link il testo del Comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.