Contributo unificato, stessi codici anche se a pagare è l’ente pubblico. Versamento spontaneo o su invito degli uffici della giustizia amministrativa, le modalità di adempimento non cambiano al variare del modello di delega di pagamento utilizzato.
I codici tributo per il pagamento del contributo unificato dovuto per i ricorsi al giudice amministrativo e per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica o al presidente della Regione siciliana, ossia GA01, GA02, GA03, GA04 e GA05, istituiti con la risoluzione 123/2017 per il versamento spontaneo, e GA0T, GA0S, GA0Z, istituiti, invece, con la risoluzione 159/2017, per il versamento su “invito” degli uffici della giustizia amministrativa a mettersi in regola, possono essere utilizzati anche per il versamento tramite modello F24 Enti pubblici.
La risoluzione 8/E del 25 gennaio 2018, infatti, prevede l’estensione dell’utilizzo dei suddetti codici, già stabiliti per il pagamento in modalità telematica tramite il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) anche per l’adempimento dovuto dagli enti pubblici.
In sede di compilazione del modello “F24 Ep”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nella sezione “contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi che effettua il versamento e nella sezione “dettaglio versamento”:
- nel campo “codice ufficio”, il codice ufficio della Giustizia amministrativa competente (reperibile nella tabella allegata alla risoluzione 123/2017)
- nel campo “sezione”, la lettera “F” (Erario)
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo
- nel campo “codice”, nessun valore
- nel campo “estremi identificativi”, il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente
- nel campo “riferimento A”, nessun valore
- nel campo “riferimento B”, l’anno a cui si riferisce il versamento, nel formato “aaaa”.