riscossione calsuola sociale appalti dirittoIl Giudice del lavoro di Sassari, con la Sentenza 541 n. 217, rigetta il ricorso proposto da una ex dipendente di Società Concessionaria dei servizi di riscossione dei tributi, con il quale la stessa affermava il suo diritto ad essere mantenuta in servizio dal subentrante concessionario, risultando, a suo avviso, applicabile l’art. 63, IV comma, del d. lgs. 112/1999, e rivendicava pertanto il diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti.


 

Se ne apprezza la rilevanza con riferimento alla invocata applicazione, da parte della ricorrente,  dell’art. 63, comma 4°, del d. lgs. 112/1999 , di cui il Giudice afferma, in sentenza, la non applicabilità al caso di specie, ritenendo che “nessuna disposizione normativa tra quelle invocate nè un principio generale rinvenibile nel sistema giuridico impongono al concessionario subentrante il mantenimento delle condizioni giuridiche ed economiche della precedente gestione, nè tale obbligo appare compatibile, in assenza di una esplicita ed univoca disposizione normativa o contrattuale che lo preveda, con il principio costituzionale che garantisce la libertà di iniziativa economica privata”.

 

Il dato lettera le della norma di legge e di quella contrattuale che disciplina la fattispecie, invero, non sostengono l’opzione ermeneutica suggerita dal ricorrente. Dalle norme la cui applicazione è invocata nel caso di specie discende,  invero, unicamente un obbligo,  in capo alla subentrante concessionaria (anche presso gli enti locali come disposto dall’art. 54, comma 61 L. 448/2001) di mantenere inalterato il livello complessivo di occupazione della precedente gestione in un settore, come quello in esame, caratterizzato da frequenti avvicenda menti nella figura delle società aggiudicatarie del servizio di riscossione.

 

Le modifiche organizzative apportate alla gestione del servizio (che non necessariamente devono implicare innovazioni tecnologiche o logistiche ma possono anche concretizzarsi con una più funzionale organizzazione del lavoro, sorretta da lla peculiare capacità imprenditoriale del nuovo concessionario) hanno reso non necessario l’apporto lavorativo del ricorrente per un orario full time ma solo per il ridotto orario di cui al contratto a tempo indeterminato intercorso tra le parti (e prima del contratto a termine .

 

Tale scelta organizzativa non è sindacabile dal giudice in assenza di una norma di legge che imponga l’obbligo di mantenimento delle condizioni giuridiche ed economiche dei contratti in essere presso il concessionario uscente. Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

 

In allegato il testo della Sentenza.