Dal 1° ottobre è entrata in vigore la nuova disciplina sul versamento spontaneo delle entrate locali prevista dall’articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016.
In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all’articolo 1, comma 3. Le novità per i comuni sono due. La soppressione Equitalia che cede il passo alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione destinata a lavorare anche per i comuni, e la definizione agevolata delle cartelle, con facoltà di estensione alle ingiunzioni fiscali su esplicita decisione dell’ente impositore.
L’intento del legislatore è quello di riportare nel mondo degli enti locali il ruolo e la cartella di pagamento, strumento al quale si potrà ricorrere deliberandone l’affidamento secondo una formula che l’AD Equitalia ha fatto rientrare nelle forme di cooperazione tra gli enti locali ( art. 5 codice contratti). Situazione questa che dribblerebbe le regole sulla selezione pubblica.