Lo statuto di Agenzia delle Entrate-Riscossione ha visto il proprio Dpcm di approvazione pubblicato in «Gazzetta Ufficiale»: ecco tutte le novità ufficiali.
In particolare l’articolo 17 precisa che «i rapporti con l’agenzia delle Entrate per i servizi prestati e per la condivisione delle banche dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio della riscossione sono regolati convenzionalmente». Quindi nessun accesso indiscriminato (né poteva esserlo, del resto) a informazioni delicate come i dati di sintesi dei rapporti finanziari e i rapporti di lavoro o di impiego presenti nei database dell’Inps.
L’Agenzia svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale, la cui titolarità è attribuita all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e assume la qualifica di Agente della riscossione.
L’Agenzia, inoltre, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti e, in particolare:
a) effettua l’attivita’ di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni;
b) puo’ effettuare:
1) le attivita’ di riscossione spontanea delle entrate, tributarie o patrimoniali, delle amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle societa’ di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa’ da esse partecipate;
2) altre attivita’, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attivita’ dell’Agenzia delle entrate, gia’ svolte dalle societa’ del Gruppo Equitalia alla data del 30 giugno 2017, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.
Sulla base della disciplina legislativa ad essa applicabile, l’Agenzia puo’ realizzare, purche’ in via strumentale alle proprie finalita’ e ai compiti istituzionali, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, e finanziarie, nonche’ assumere, sempre in via strumentale e previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipazioni ovvero compartecipare in societa’, imprese ed enti costituiti o da costituire, anche esercitando attivita’ di direzione e coordinamento.
Per tutte le altre novità potete consultare il testo del decreto in allegato all’articolo.