sale da giocoNella sentenza n. 1567 del 22 marzo 2017, i giudici della Sezione III del TAR Campania hanno tra l’altro affrontato il tema della competenza del consiglio comunale alla regolamentazione dell’attività di raccolta delle sale da gioco.


 

In tema di localizzazione delle attività, il decreto legge n. 158 del 2012 (cd Balduzzi) contiene disposizioni restrittive sulla collocazione di apparecchi da gioco rispetto a determinati luoghi “sensibili”.

 

Nello specifico, l’art. 7, comma 10, del menzionato decreto legge n. 158 del 2012 dispone che “L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata (…) provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. (…)”.

 

La citata previsione predispone misure concertate volte a contrastare il fenomeno della ludopatia o gioco d’azzardo patologico (cd. GAP), le quali, dall’entrata in vigore del cd decreto Balduzzi, rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a tutela del diritto alla salute, di cui all’art. 32 della Costituzione.

 

Inoltre, l’art. 1, comma 201, della legge regionale Campania 7 agosto 2014, n. 16 ha stabilito che – al fine di perseguire le finalità volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal GAP, di cui al precedente comma 197 – i comuni possano dettare disposizioni di carattere urbanistico territoriale in ordine alla localizzazione delle sale da gioco; tutto ciò risulta coerente con gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014 n. 220, ha attribuito alla potestà degli enti locali la collocazione delle sale giochi sul territorio cittadino, nell’ambito dell’attività di pianificazione e governo del territorio, “rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”.

 

Più precisamente, la Corte ha ritenuto che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco siano dirette al perseguimento di finalità prevalentemente di carattere socio-sanitario.

 

Pertanto, lo Stato ha il compito di fissare i principi generali che ispirano la materia, dettati dalla riduzione e dal contrasto all’attività del gioco d’azzardo; mentre le Regioni e gli enti locali hanno il potere di disciplinarne le concrete modalità, avuto riguardo, da un lato, agli obiettivi programmati a livello nazionale, e, dall’altro, alle caratteristiche peculiari del territorio entro cui le attività del gioco sono destinate ad incidere.

 

La sentenza del TAR Napoli ha dunque confermato la legittimità del regolamento con cui il comune aveva disposto una serie di regole per l’esercizio delle attività di gioco lecito nell’ambito del territorio comunale.