APE agevolato pensioneAPE agevolato: ecco le categorie di lavoratori che potranno godere di un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia a partire dai 63 anni entro un massimo di 1.500 euro mensili.

 


 

L’approvazione definitiva della legge di bilancio lascia aperte molte questioni sull’APE che dovranno essere risolte dai decreti e dalle istruzioni attuative dell’Inps e del Ministero del Lavoro. I tempi sono ristretti in quanto le misure dovranno essere in vigore dal 1° maggio 2017 anche se il rischio di uno slittamento non sono ancora sopite. All’APE agevolato potranno aspirare dal prossimo 1° maggio 2017 quattro categorie dei lavoratori al compimento dei 63 anni (disoccupati, invalidi, i caregivers e gli addetti a mansioni difficoltose o rischiose) a condizione che possano vantare almeno 30 anni di contributi che diventano 36 anni nel caso degli addetti alle mansioni difficoltose o rischiose.

 

Quattro categorie di lavoratori potranno godere di un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia a partire dai 63 anni entro un massimo di 1.500 euro mensili.

 

C’è da dire che durante l’esame in Commissione il Pd aveva chiesto che nella valutazione del requisito contributivo appena indicato fossero espressamente utilizzabili anche i contributi figurativi (es. disoccupazione, malattia eccetera), precisazione che attualmente manca nel testo della legge ma che non è stata accolta dal Governo lasciando aperta la possibilità di una interpretazione restrittiva nelle prossime istruzioni di attuazione.

 

Altra questione che sarebbe stato opportuno precisare è quella del fondo pensionistico in cui il requisito contributivo minimo deve essere ragguagliato. Un problema destinato ad esplodere sicuramente nei prossimi tempi. Se ad esempio i 30 anni di versamenti (o i 36 anni) fossero frutto di carriere contributive miste (10 anni in una gestione pubblica o nella gestione separata ed altri 20 anni nel fondo pensione lavoratori dipendenti) c’è il rischio di non poter accedere all’APe sociale. Stessa cosa per quanto riguarda l’APE volontario dove il requisito contributivo è minore, pari a 20 anni: se esso non è stato raggiunto in una sola cassa il rischio è di essere tagliati fuori dalla misura. Si era detto, su pensionioggi.it che il Parlamento avrebbe potuto avocare a sè la questione per non lasciare la palla interamente in mano al Governo e all’Inps. Ma così non è stato. Si vedrà. C’è poi il vincolo, per i lavoratori impiegati in mansioni difficoltose o rischiose che le attività in questione siano state svolte per almeno 6 anni in modo continuativo. Anche in tal caso il PD aveva proposto un emendamento, non accolto dal Governo, che proponeva di cancellare il vincolo della continuità del lavoro dato che per alcune professioni questo requisito potrebbe non essere facilmente raggiunto in modo continuativo.

 

La legge prevede, inoltre, che per l’accesso all’APe sociale non è necessario, a differenza di quanto si prevede con l’APe volontario, che la pensione futura non risulti inferiore a 700 euro al mese nè che l’interessato sia a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio. Quest’ultimo punto, tuttavia, è stato smentito dall’Inps nelle schede di approfondimento della misura in cui l’istituto ha introdotto (indebitamente) il paletto in questione. Una condizione che, se confermata, metterebbe a rischio l’accesso all’APE agevolato per parte dei nati nel 1955 con effetti negativi anche sulla classe 1954 e con diversi contenziosi. L’indennità non sarà compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si pensi, in particolare alla Naspi), nè con l’Asdi, nonchè dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale ma sarà compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui (4.800 euro nel caso di lavoro autonomo).

 

Sull’APE volontario, tra i vari aspetti, c’è da chiarire cosa accade in caso il lavoratore raggiunga i requisiti per la pensione anticipata, durante il sostegno economico, prima della maturazione dell’età pensionabile di vecchiaia. Si pensi ad un lavoratore con 63 anni e 42 anni di contributi che accede all’Ape volontario. In teoria il prestito dovrebbe accompagnarlo sino ai 66 anni e 7 mesi ma se il percettore riesca nel frattempo a lavorare (è espressamente possibile farlo durante l’APe volontario senza limite di reddito anche con rapporti di lavoro part-time) e raggiunge, pertanto, i 42 anni e 10 mesi di contributi utili per la pensione anticipata prima del pensionamento di vecchiaia, il meccanismo andrebbe in cortocircuito. Il prestito continuerebbe infatti sino alla pensione di vecchiaia (l’interessato deve, infatti, fare domanda di pensione di vecchiaia all’Inps al momento di accesso all’APE volontario) nonostante il lavoratore avrebbe già maturato il diritto all’uscita anticipata con diversi anni di anticipo. Sarebbe utile che si prevedesse espressamente la possibilità di estinzione anticipata del prestito in tale circostanza abbassando così i costi complessivi per il lavoratore.