Cumulo dei periodi assicurativi ad ampio raggio anche per i giornalisti iscritti all’Inpgi: dal 1° gennaio 2017 i lavoratori potranno valorizzare la contribuzione accreditata sia presso l’Inpgi 1 che l’Inpgi 2 con quella versata presso le gestioni amministrate dall’Inps e le altre casse professionali al fine di guadagnare la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne) oppure l’età di vecchiaia (di regola pari a 66 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi), come previsto dall’articolo 24, co. 6, 7 e 10 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011.
La norma approvata, ricorda la nota dell’istituto, estende il perimetro di applicazione previsto dall’articolo 1, co. 239 e ss della legge 228/2012 che dal 1° gennaio 2013 consentiva ai lavoratori dipendenti iscritti all’INPS (tutte le gestioni, comprese quelle ex Enpals ed Ex INPDAP) ed all’INPGI-1 di cumulare, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, le proprie posizioni assicurative non coincidenti, mantenendo il sistema di calcolo vigente in ogni gestione interessata, senza obbligo di applicazione del meno favorevole calcolo contributivo.
Con il disegno di legge di Stabilità per l’anno 2017, il Governo ha inizialmente proposto soltanto l’estensione del predetto cumulo gratuito alle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, ma un emendamento approvato in sede di iter parlamentare ha ampliato il campo di applicazione anche ai regimi previdenziali per i liberi professionisti. Sono ora ricomprese, quindi, anche la Cassa separata INPGI e tutte le altre Casse dei liberi professionisti. Il perimetro di applicazione del nuovo cumulo dei periodi assicurativi risulta, pertanto, coincindere con la totalizzazione nazionale anch’essa applicabile agli iscritti Inpgi 2.
Pertanto, a decorrere dal 2017, si potrà richiedere la pensione, senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione onerosa, nei casi in cui dalla somma dei diversi periodi contributivi versati in enti diversi risulti perfezionato il requisito contributivo di circa 43 anni di contributi. Ad esempio un lavoratore che abbia 10 anni di contributi INPS, 15 nell’ex INPDAP e altri 13 anni all’INPGI-1 ed altri 5 anni all’INPGI-2 (o in altra Cassa), totalizzando complessivamente 43 anni di contribuzione, potrà richiedere all’ente dove risulta da ultimo iscritto la liquidazione di una pensione mediante cumulo gratuito. Una volta effettuata l’istruttoria, mediante scambio di dati tra i vari enti interessati, ogni gestione calcolerà ed assegnerà la quota di pensione di propria competenza.
Il pagamento delle singole quote di pensione – come già avviene per la procedura di totalizzazione – sarà effettuato unicamente dall’INPS, come fosse un’unica pensione. Gli enti interessati rimborsano poi all’INPS le quote di pensione pagate per loro conto.
Le altre facoltà di cumulo
La nota dell’Istituto ricorda, comunque, che restano in vigore anche nel 2017 le disposizioni di cumulo dei periodi contributivi previsti dalla legge Vigorelli (art. 3 della legge 1122/55), che consente il cumulo tra l’AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo lavoratori dipendenti e gestioni Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti INPS) e l’INPGI-1. Tale norma prevede che – una volta perfezionati i requisiti contributivi – la pensione di vecchiaia o di anzianità – sia ripartita tra i due enti in ragione dei contributi versati in ognuno di essi.
Resta in vigore anche la “totalizzazione” di cui al Decreto legislativo n. 42/2006, che comporta lo stesso procedimento previsto per il “cumulo gratuito”, ma tutte le quote di pensione sono calcolate con il meno favorevole sistema contributivo. La pensione di vecchiaia decorre 18 mesi dopo che siano stati raggiunti 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione complessiva; mentre la pensione di anzianità decorre 21 mesi dopo che siano stati raggiunti 40 anni e 7 mesi di contribuzione complessiva, a prescindere dall’età anagrafica. Con il cumulo, invece, la pensione decorre il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dall’articolo 24, co. 6, 7 e 10 del decreto legge 201/2011: cioè 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età anagrafica (41 anni e 10 mesi le donne) oppure al perfezionamento dell’età per la pensione di vecchiaia unitamente 20 anni di contribuzione.
Da valutare la convenienza rispetto alla ricongiunzione
Giustamente la nota Inpgi ricorda come il cumulo non sopprime la ricongiunzione dei periodi assicurativi previsti dalla legge 29/1979. La legge di bilancio prevede, infatti, che i lavoratori che abbiano in corso una pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979, sempreché per la stessa non sia intervenuto l’integrale pagamento dell’onere, possano rinunciarvi, con restituzione di quanto già versato. Sarebbe bene, in ogni caso, che gli interessati valutino bene gli effetti (costo/beneficio) di tale rinuncia. Infatti, sebbene con il cumulo gratuito si potrà ottenere ugualmente il trattamento pensionistico, ai fini del calcolo – ancorché retributivo – ogni gestione considera separatamente solo le proprie contribuzioni. Pertanto, le contribuzioni riferite ad inizi di carriera, con retribuzioni non particolarmente interessanti, potrebbero portare anche all’attribuzione di quote di pensione molto esigue, cosa che non avverrebbe invece in caso di ricongiunzione.
Nel caso di ricongiunzione onerosa la contribuzione viene accentrata in un unico ente, ottenendo così il massimo profitto dai primi anni di assicurazione. Infatti, tali annualità sono computate nella pensione in base alle retribuzioni riferite agli ultimi anni di carriera, in genere più elevate.
Tale accentramento in un unico ente consente, peraltro, di utilizzare i requisiti di accesso alla pensione vigenti in quel regime previdenziale, eventualmente più favorevoli rispetto al sistema generale. Questo è il caso dei giornalisti iscritti all’INPGI che – in base ai requisiti fissati dalla riforma recentemente varata dal Consiglio di Amministrazione, attualmente al vaglio dei ministeri vigilanti – possono accedere al trattamento pensionistico con un requisito pari ad almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione collocati entro il 31/12/2016, oppure a 62 anni di età con 38 anni di contributi nel 2017, 39 anni nel 2018 e, a regime, 40 anni dal 2019.