deduzioni appello contenziosiSì alle deduzioni che in appello non portano a nuove indagini. Non sono considerate eccezioni non proponibili nel giudizio di secondo grado i documenti che provano la inesistenza dei fatti contestati in prima impugnazione. Nel contenzioso tributario costituisce eccezione in senso stretto lo strumento processuale attraverso il quale si faccia valere un atto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale (Cass. n. 10112 del 2002), non potendo essere considerata tale – e non comportando, pertanto, la violazione del divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 – la nuova deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice, della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass. n. 15546 del 2004, con riferimento alla posizione del contribuente), ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione, da parte dell’Amministrazione, delle censure mosse dal contribuente all’atto impugnato con il ricorso ed alle quali rimane circoscritta la indagine rimessa al giudice. Ne segue che, avuto riguardo all’oggetto del contendere come definito dal ricorso in primo grado del contribuente le contrarie allegazioni dell’Ufficio volte ad affermare l’avvenuta notifica degli atti presupposti si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio, in quanto non introducono alcun elemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivo (cfr., in termini, Cass. n. 6921 del 2011).
 

 

 

Sentenze n. 13330 e 13331 del 28 giugno 2016 (udienza 9 giugno 2016)

 

Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Campanile Pietro

 

Eccezione in senso stretto – Ammissibilità della nuova deduzione, in grado di appello, delle allegazioni dell’Ufficio volte ad affermare l’avvenuta notifica degli atti presupposti