notifica postalePer la Corte di cassazione sussiste la riserva di legge in favore del servizio postale universale, poiché l’ordinamento legislativo non fa alcuna distinzione tra notificazioni di atti processuali e sostanziali a mezzo posta effettuate dall’ufficiale giudiziario ai sensi sella Legge n. 890/1982 e notificazioni a mezzo posta effettuate da soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario in base a diverse disposizioni di legge. Il rischio che gli atti tributari notificati a mezzo posta da parte di agenzie private di recapito siano contestati per notificazione inesistente è ancora molto elevato.

 

Con sentenza n. 7156 depositata il 12 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha ribaltato l’esito di un giudizio avviatosi con il noto trend giurisprudenziale della CTP Enna che ha dichiarato la illegittimità degli atti amministrativi tributari (nella specie, cartelle di pagamento) oggetto di notifica considerata inesistente perché effettuata tramite agenzie postali private.

 

La minuziosa disciplina per la notificazione di atti amministrativi e giudiziari è rimasta immutata anche a seguito del D.lgs 58/2011 (che sostituisce il D.Lgs 261/99), emanato per attuare la direttiva 2008/6/CE, concernente la liberalizzazione dei servizi postali.

 

In tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti”.

 

Inoltre, la sentenza 2035/2014 prende posizione su un aspetto ancora poco battuto dalla giurisprudenza, ovvero la valenza probatoria delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento compilati in sede di “notificazione” di un atto, effettuata tramite raccomandata di un operatore postale privato.

 

Al proposito, si può ricordare che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, una della forme di notificazione degli atti è proprio quella che si attua – ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992 – mediante spedizione “diretta” (cioè, come detto, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dell’atto, a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

 

In base al comma 5 dell’articolo 16, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale “si considera fatta nella data della spedizione” (ovvero, nel giorno in cui il plico viene affidato al servizio postale, per il successivo inoltro e recapito al destinatario), mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione “decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.