I benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per il quale vengono concessi: la sussistenza dei requisiti è irrinunciabile e va provata. In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota 2 bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita e all’acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata. I benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per il quale vengono concessi: in caso di vendita infraquinquennale di un immobile comprato con l’agevolazione cd. prima casa, il mantenimento dell’agevolazione è accordato se il contribuente entro il successivo anno proceda all’acquisto di altro immobile da adibire alla propria abitazione principale.
Ordinanza n. 10900 del 26 maggio 2016 (udienza 16 marzo 2016)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Crucitti Roberta
Agevolazione cd. prima casa – Nota 2 bis, comma 4, ultimo periodo dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986 – Vendita dell’immobile nei cinque anni dall’acquisto con i benefici fiscali – Acquisto di altro immobile entro un anno da tale alienazione – Vendita e acquisto infrannuale di ulteriore immobile – L’agevolazione rimane se il contribuente fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione principale.